Progetto

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

3 Le sedi di negoziazione e gli organi di verifica possono riconoscere in singoli casi ulteriori standard di presentazione dei conti. Il riconoscimento può essere subordinato alla spiegazione nel prospetto delle differenze essenziali tra il nuovo standard di presentazione dei conti riconosciuto nel singolo caso e lo standard generalmente riconosciuto secondo il capoverso 1.

Art. 52 Altre eccezioni al contenuto del prospetto

(art. 41 cpv. 2 LSerFi)

1 In casi motivati l’organo di verifica può derogare, in misura limitata, ai requisiti previsti dagli schemi di cui agli allegati 1–5.

2 Può subordinare la concessione di altre eccezioni secondo l’articolo 41 capoverso 2 LSerFi all’adempimento di condizioni, tra cui l’inserimento di altre indicazioni o di indicazioni supplementari.

Art. 53 Rimandi

(art. 42 e 46 lett. d LSerFi)

1 Il prospetto può rimandare ai seguenti documenti di riferimento:

a. le chiusure intermedie da presentare periodicamente;

b. i rapporti dell’organo di revisione e i conti annuali svizzeri o esteri redatti secondo lo standard di presentazione dei conti applicabile;

c. i documenti redatti in vista di un determinato adeguamento delle strutture giuridiche, come una fusione o una scissione;

d. i prospetti approvati e pubblicati precedentemente da un organo di verifica;

e. i prospetti riconosciuti secondo l’articolo 54 LSerFi;

f. ulteriori documenti o informazioni pubblicati precedentemente o contemporaneamente, in particolare statuti, comunicazioni ad hoc e documenti esteri analoghi, comunicati stampa, documenti di registrazione o rapporti annuali esteri.

2 I documenti di riferimento devono essere accessibili facilmente, gratuitamente e contemporaneamente al prospetto.

3 In caso di rimando a una parte specifica del documento di riferimento, il prospetto deve contenere un’indicazione in tal senso.

4 I riferimenti nella nota di sintesi ad altre sezioni del prospetto con indicazioni più esaustive o ulteriori indicazioni non sono considerati rimandi ai sensi dell’articolo 42 LSerFi.

Art. 54 Nota di sintesi

(art. 43 e 46 lett. b LSerFi)

1 La nota di sintesi contiene le indicazioni principali per la decisione di investimento, segnatamente:

a. sulla ragione sociale, sulla forma giuridica e sulla sede dell’emittente;