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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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3 I documenti informativi che non sono considerati prospetti ai sensi del capoverso 1 non possono indicare la denominazione «prospetto secondo la LSerFi» o denominazioni analoghe.
Art. 44 Determinazione del tipo di offerta
(art. 36 cpv. 1 LSerFi)
1 Per il calcolo del valore dei valori mobiliari di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera c LSerFi occorre basarsi sul valore della controprestazione fornita dall’investitore all’offerente di valori mobiliari.
2 Il momento determinante per stabilire i valori espressi in franchi dei valori mobiliari di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettere c–e LSerFi è l’apertura della rispettiva offerta. Se in quel momento non sono ancora disponibili indicazioni sul volume dell’emissione o sul corso di emissione o se per questi non può essere definito un intervallo di valori, è determinante il momento in cui è stabilito il volume dell’emissione o il corso di emissione.
3 Il periodo di cui all’articolo 36 capoverso 1 lettera e LSerFi decorre dalla prima offerta pubblica.
4 In caso di valori o di valori nominali unitari non espressi in franchi, è determinante il tasso di cambio comunicato dalla Banca nazionale svizzera. Se questo tasso di cambio non è disponibile, è possibile basarsi sul tasso di cambio di una banca svizzera rilevante nelle operazioni in cambi.
Art. 45 Consenso all’utilizzazione del prospetto
(art. 36 cpv. 4 lett. b LSerFi)
Se non è incluso nel prospetto, il consenso all’utilizzazione di un prospetto valido di cui all’articolo 36 capoverso 4 lettera b LSerFi deve essere espresso in forma scritta.
Art. 46 Equivalenza delle indicazioni e decisione preliminare
(art. 37 cpv. 1 lett. d ed e LSerFi)
1 Le indicazioni sono equivalenti sotto il profilo del contenuto se garantiscono agli investitori una trasparenza analoga a quella garantita dal prospetto.
2 Per chiarire l’equivalenza è possibile richiedere una decisione preliminare dell’organo di verifica. La richiesta della decisione preliminare deve essere inoltrata in tempo utile all’organo di verifica prima dell’offerta o dell’ammissione al commercio prevista.
Art. 47 Eccezione per i valori mobiliari ammessi presso una sede di
negoziazione svizzera
(art. 37 cpv. 2 e 38 cpv. 2 LSerFi)
L’obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all’ammissione al commercio di valori mobiliari già ammessi al commercio presso un’altra sede di negoziazione svizzera.