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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 42 Emolumenti
(art. 33 LSerFi)
1 Chi occasiona una decisione del servizio di registrazione o chiede una prestazione del servizio di registrazione deve pagare un emolumento.
2 L’emolumento per l’iscrizione nel registro dei consulenti è compreso tra i 500 e i 2500 franchi. Esso è fissato entro questi limiti, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere attività analoghe.
3 Per le iscrizioni che comportano un dispendio straordinario o che presentano difficoltà particolari, l’emolumento di cui al capoverso 2 può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.
4 Per le altre decisioni e prestazioni l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
5 La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione ricoperta in seno al servizio di registrazione dalla persona che svolge l’attività.
6 Per le decisioni e le prestazioni che, su richiesta, il servizio di registrazione deve emanare o fornire d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
7 Per il rimanente si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20046 sugli emolumenti.
Titolo terzo: Offerta di strumenti finanziari
Capitolo 1: Prospetto per valori mobiliari
Sezione 1: In generale
Art. 43 Definizione di prospetto
(art. 35 LSerFi)
1 Per prospetto ai sensi dell’articolo 35 LSerFi si intende un documento che soddisfa i requisiti secondo gli articoli 40–46 LSerFi e che:
a. è stato approvato da un organo di verifica;
b. è stato redatto per un’offerta pubblica in Svizzera o un’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione svizzera e deve ancora essere sottoposto a verifica secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi; o
c. è considerato automaticamente riconosciuto secondo l’articolo 54 capoverso 3 LSerFi ed è utilizzato per un’offerta pubblica in Svizzera o un’ammissione al commercio presso una sede di negoziazione svizzera.
2 Il prospetto comprende anche i documenti ai quali rimanda.