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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 48 Sede di negoziazione estera riconosciuta
(art. 38 cpv. 1 lett. c e 47 cpv. 2 lett. c LSerFi)
1 Ai fini della presente ordinanza e del titolo terzo LSerFi, per sede di negoziazione estera riconosciuta si intende qualsiasi sede di negoziazione estera la cui regolamentazione, vigilanza e trasparenza sono state riconosciute come adeguate:
a. per l’ammissione al commercio: dalla sede di negoziazione svizzera; o
b. per un’offerta pubblica senza ammissione al commercio: da una sede di negoziazione svizzera o da un organo di verifica.
2 Il riconoscimento di cui al capoverso 1 può essere limitato a determinati segmenti di negoziazione.
3 Le sedi di negoziazione svizzere e gli organi di verifica tengono e pubblicano un elenco delle sedi di negoziazione estere da loro riconosciute o dei segmenti di negoziazione riconosciuti di tali sedi di negoziazione estere.
Art. 49 Applicazione per analogia delle eccezioni per l’ammissione al
commercio
(art. 38 cpv. 2 LSerFi)
Le seguenti eccezioni all’obbligo di pubblicare un prospetto si applicano anche all’ammissione al commercio:
a. articolo 37 capoverso 1 lettere a–g LSerFi, se valori mobiliari della medesima categoria sono già ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconosciuta;
b. articolo 37 capoverso 1 lettere h e l LSerFi.
Sezione 2: Requisiti
Art. 50 Contenuto del prospetto
(art. 40 e 46 lett. b e c LSerFi)
Il prospetto deve contenere le indicazioni minime secondo gli allegati 1–5.
Art. 51 Requisiti relativi alla presentazione dei conti
(art. 40 cpv. 1 lett. a n. 2 LSerFi)
1 Gli emittenti, i garanti o i prestatori di cauzioni devono applicare uno standard di presentazione dei conti che sia riconosciuto:
a. per l’ammissione al commercio: dalla sede di negoziazione svizzera; o
b. per un’offerta pubblica senza ammissione al commercio: da una sede di negoziazione svizzera o da un organo di verifica.
2 Le sedi di negoziazione svizzere e gli organi di verifica tengono e pubblicano un elenco degli standard di presentazione dei conti da loro generalmente riconosciuti.