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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 62 Conferma della disponibilità delle informazioni più importanti
(art. 51 cpv. 2 LSerFi)
1 La conferma della disponibilità delle informazioni più importanti secondo l’articolo 51 capoverso 2 LSerFi deve essere trasmessa all’offerente o alla persona che chiede l’ammissione al commercio in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
2 Le informazioni più importanti comprendono le indicazioni minime secondo gli allegati 1–5 ed eventuali ulteriori informazioni importanti per la decisione di investimento degli investitori. Esse sono disponibili se sono accessibili al pubblico o se possono essere rese accessibili.
3 Per gli emittenti, i garanti o i prestatori di cauzioni i cui titoli di partecipazione o titoli di credito sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconosciuta, si presume che le informazioni più importanti relative all’emittente siano disponibili. Le sedi di negoziazione svizzere possono stabilire la non applicabilità della presunzione per i propri segmenti di negoziazione caratterizzati da scarsa trasparenza.
4 La conferma di cui al presente articolo deve essere inoltrata all’organo di verifica unitamente al prospetto da sottoporre a verifica.
Sezione 6: Supplementi al prospetto
Art. 63 Obbligo
(art. 56 LSerFi)
1 Fanno sorgere l’obbligo di pubblicazione dei supplementi i fatti che in base alle circostanze specifiche del caso concreto sono in grado di influenzare sensibilmente la decisione di investimento del partecipante medio al mercato.
2 Fanno sorgere l’obbligo di pubblicazione dei supplementi anche i fatti che secondo le regole della sede di negoziazione svizzera o estera, presso la quale sono ammessi al commercio i valori mobiliari, potrebbero influenzare i corsi e che devono essere comunicati.
3 Gli eventi previsti nel prospetto o nelle condizioni definitive, come le approvazioni prescritte dal diritto societario, la definizione di informazioni sui prezzi o le possibilità di aumento del capitale, non fanno sorgere l’obbligo di pubblicazione dei supplementi.
4 Per il momento della chiusura definitiva di un’offerta secondo l’articolo 56 capoverso 1 LSerFi è determinante l’intenzione dell’offerente e quella delle banche e società di intermediazione mobiliare direttamente coinvolte nell’offerta.
5 La comunicazione di fatti di cui al capoverso 1 è considerata un supplemento automaticamente approvato. Questo deve essere depositato e pubblicato contestualmente alla notificazione all’organo di verifica.