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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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4 Le indicazioni relative all’emittente non devono essere aggiornate nelle condizioni definitive, bensì tramite un supplemento.

Sezione 3: Agevolazioni

Art. 57

1 Le agevolazioni ammesse e le possibilità di ridurre il contenuto del prospetto sono indicate negli allegati 1–5.

2 Gli emittenti ai sensi dell’articolo 47 capoverso 2 lettera c LSerFi sono emittenti che al momento dell’offerta pubblica o dell’ammissione al commercio dei valori mobiliari in questione:

a. figurano, con i loro titoli di partecipazione, da almeno due anni nell’indice di riferimento svizzero;

b. hanno in essere titoli di credito per un valore nominale complessivo corrispondente ad almeno un miliardo di franchi.

3 Le agevolazioni e le possibilità di ridurre il contenuto del prospetto secondo il presente articolo possono essere richieste, anziché dall’emittente, da un garante o da un prestatore di cauzioni che adempie le condizioni di cui al capoverso 2.

4 In caso di ripetute sanzioni inflitte all’emittente a causa di una violazione grave degli obblighi di comunicazione regolari, l’organo di verifica può negare il ricorso alle agevolazioni e alle possibilità di ridurre il contenuto del prospetto.

Sezione 4: Investimenti collettivi di capitale

Art. 58

1 La direzione del fondo e la società di investimento a capitale variabile (SICAV) forniscono nel prospetto tutte le indicazioni essenziali che consentono di valutare l’investimento collettivo di capitale (all. 6).

2 Sono fatti salvi i requisiti specifici dei prodotti previsti da norme speciali.

3 La direzione del fondo e la SICAV datano il prospetto e lo inoltrano alla FINMA, unitamente a ogni sua modifica, al più tardi al momento della pubblicazione.

4 In caso di modifiche importanti, esse lo adeguano senza indugio. Per altre modifiche è sufficiente un adeguamento all’anno.

5 Per gli «altri fondi per investimenti alternativi» secondo l’articolo 68 della legge del 23 giugno 20067 sugli investimenti collettivi, la clausola d’avvertimento approvata dalla FINMA deve essere pubblicata sulla prima pagina del prospetto.

7 RS 951.31