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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Art. 69 Nuovi emittenti

(art. 53 cpv. 5 LSerFi)

1 In occasione della verifica del suo prospetto (art. 51 cpv. 1 LSerFi), l’emittente non è considerato nuovo se:

a. nei tre anni precedenti ha inoltrato per verifica all’organo di verifica al quale è stata chiesta l’approvazione un prospetto per i valori mobiliari da lui emessi o garantiti; o

b. al momento della presentazione della richiesta, i valori mobiliari da lui emessi o garantiti sono ammessi al commercio presso una sede di negoziazione svizzera.

2 Se i valori mobiliari sono garantiti da un terzo, le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere adempiute anche da questo terzo.

3 Ai fini del calcolo del periodo di cui al capoverso 1 lettera a è determinante il momento in cui il prospetto completo è sottoposto per la prima volta a verifica.

Art. 70 Verifica e riconoscimento di prospetti esteri

(art. 54 LSerFi)

1 La procedura di verifica di prospetti esteri secondo l’articolo 54 capoverso 1 LSer-Fi è retta dall’articolo 53 LSerFi e dagli articoli 59–62 e 77–79.

2 Nel suo elenco degli ordinamenti giuridici di cui all’articolo 54 capoverso 3 LSerFi l’organo di verifica può indicare l’autorità che deve approvare i prospetti esteri affinché questi siano considerati approvati in Svizzera.

3 Se sussistono le condizioni per un riconoscimento automatico del prospetto, il prospetto e i suoi supplementi sono considerati approvati ai sensi della LSerFi.

4 Se il prospetto estero è considerato automaticamente riconosciuto ai sensi del capoverso 3, al più tardi al momento dell’apertura dell’offerta pubblica in Svizzera o dell’ammissione al commercio dei relativi valori mobiliari presso una sede di negoziazione svizzera, esso deve essere:

a. annunciato a un organo di verifica affinché sia iscritto nell’elenco di cui all’articolo 64 capoverso 5 LSerFi;

b. depositato presso un organo di verifica;

c. pubblicato; e

d. messo gratuitamente a disposizione in forma cartacea su richiesta degli investitori.