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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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c. le modifiche delle basi organizzative.

4 I cambiamenti di cui al capoverso 3 non devono essere approvati dalla FINMA.

Art. 73 Luogo della direzione

(art. 52 cpv. 2 LSerFi)

1 L’organo di verifica deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

2 Se l’organo di verifica è integrato in una persona giuridica esistente, questa deve avere sede in Svizzera ed essere effettivamente diretta dalla Svizzera.

3 L’organo di gestione dell’organo di verifica deve essere composto di almeno due persone qualificate. Queste devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

Art. 74 Organizzazione

(art. 52 cpv. 2 LSerFi)

1 L’organo di verifica deve disporre di un’adeguata organizzazione aziendale che garantisca l’adempimento indipendente dei compiti.

2 L’organizzazione deve:

a. essere disciplinata in un regolamento di organizzazione;

b. garantire che l’organo di verifica disponga del personale qualificato necessario per l’adempimento del suo compito;

c. disporre di un sistema di controllo interno e garantire il rispetto delle leggi e dei requisiti normativi (conformità alle norme);

d. prevenire i conflitti di interessi, in particolare con altre unità operative orientate al conseguimento di un utile;

e. permettere una procedura pubblica di richiamo; e

f. prevedere una strategia che consenta, in caso di incidenti, di garantire la continuità dell’attività o di ripristinare quanto prima l’attività.

Art. 75 Delega di attività

(art. 52 cpv. 2 LSerFi)

1 L’organo di verifica può delegare a terzi soltanto attività di importanza secondaria.

2 I terzi devono disporre delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza necessarie per svolgere le attività delegate.

3 L’organo di verifica istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.

4 La delega deve essere convenuta in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.