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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Sezione 8: Organo di verifica

Art. 71 Domanda di abilitazione

(art. 52 cpv. 1 LSerFi)

1 L’organo di verifica presenta alla FINMA una domanda di abilitazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie per la valutazione concernenti in particolare:

a. il luogo della direzione;

b. l’organizzazione;

c. la conduzione dell’impresa e i controlli pianificati;

d. la garanzia;

e. l’eventuale delega di compiti a terzi.

2 Per quanto riguarda le persone incaricate della gestione la domanda contiene:

a. indicazioni sulla nazionalità, sul domicilio, sulle partecipazioni qualificate in altre società e sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;

b. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;

c. le referenze;

d. un estratto del casellario giudiziale;

e. un estratto del registro delle esecuzioni.

3 La FINMA può richiedere ulteriori informazioni e indicazioni se queste sono necessarie per la valutazione della domanda.

Art. 72 Vigilanza da parte della FINMA

(art. 52 cpv. 1 LSerFi)

1 L’organo di verifica redige annualmente un rapporto sulla sua attività destinato alla FINMA.

2 Il rapporto deve contenere segnatamente le seguenti informazioni, sempre che queste non siano portate a conoscenza della FINMA in virtù di altri obblighi di rendicontazione previsti dal diritto in materia di vigilanza:

a. indicazioni sull’organizzazione dell’organo di verifica;

b. indicazioni sul bilancio e sul conto economico;

c. indicazioni sul coordinamento con eventuali altri organi di verifica;

d. statistiche sui prospetti sottoposti a verifica, suddivise per tipo di strumento finanziario;

e. indicazioni sulle sfide dell’organo di verifica.

3 I seguenti cambiamenti devono essere comunicati previamente alla FINMA:

a. la sostituzione di un membro dell’organo di gestione;

b. la delega o l’esternalizzazione di compiti essenziali;