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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Sezione 8: Organo di verifica
Art. 71 Domanda di abilitazione
(art. 52 cpv. 1 LSerFi)
1 L’organo di verifica presenta alla FINMA una domanda di abilitazione. Questa contiene tutte le indicazioni necessarie per la valutazione concernenti in particolare:
a. il luogo della direzione;
b. l’organizzazione;
c. la conduzione dell’impresa e i controlli pianificati;
d. la garanzia;
e. l’eventuale delega di compiti a terzi.
2 Per quanto riguarda le persone incaricate della gestione la domanda contiene:
a. indicazioni sulla nazionalità, sul domicilio, sulle partecipazioni qualificate in altre società e sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
b. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;
c. le referenze;
d. un estratto del casellario giudiziale;
e. un estratto del registro delle esecuzioni.
3 La FINMA può richiedere ulteriori informazioni e indicazioni se queste sono necessarie per la valutazione della domanda.
Art. 72 Vigilanza da parte della FINMA
(art. 52 cpv. 1 LSerFi)
1 L’organo di verifica redige annualmente un rapporto sulla sua attività destinato alla FINMA.
2 Il rapporto deve contenere segnatamente le seguenti informazioni, sempre che queste non siano portate a conoscenza della FINMA in virtù di altri obblighi di rendicontazione previsti dal diritto in materia di vigilanza:
a. indicazioni sull’organizzazione dell’organo di verifica;
b. indicazioni sul bilancio e sul conto economico;
c. indicazioni sul coordinamento con eventuali altri organi di verifica;
d. statistiche sui prospetti sottoposti a verifica, suddivise per tipo di strumento finanziario;
e. indicazioni sulle sfide dell’organo di verifica.
3 I seguenti cambiamenti devono essere comunicati previamente alla FINMA:
a. la sostituzione di un membro dell’organo di gestione;
b. la delega o l’esternalizzazione di compiti essenziali;