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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 76 Costi dell’abilitazione
(art. 52 LSerFi)
L’organo di verifica sostiene, conformemente all’ordinanza del 15 ottobre 20088 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, i costi:
a. della procedura di abilitazione;
b. della procedura di adozione dei provvedimenti necessari per colmare le lacune;
c. della procedura di revoca dell’abilitazione.
Art. 77 Termine di conservazione
(art. 52 LSerFi)
L’organo di verifica conserva per dieci anni i documenti e gli atti sui quali si basa la verifica.
Sezione 9: Emolumenti
Art. 78 Obbligo di pagare gli emolumenti
(art. 57 cpv. 1 LSerFi)
1 Chi occasiona una decisione dell’organo di verifica o chiede una prestazione dell’organo di verifica deve pagare un emolumento.
2 Se la presente ordinanza non dispone altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049 sugli emolumenti.
Art. 79 Aliquote degli emolumenti
(art. 57 cpv. 2 LSerFi)
1 Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote secondo l’allegato 8.
2 L’organo di verifica fissa gli emolumenti dovuti attenendosi alle tariffe quadro contenute nell’allegato, in funzione del tempo medio impiegato per svolgere attività analoghe. Tiene conto in particolare del tipo di richiesta.
3 Per decisioni e prestazioni per le quali non è fissata alcuna aliquota nell’allegato, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
4 La tariffa oraria prevista per gli emolumenti varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione ricoperta in seno all’organo di verifica dalla persona che svolge l’attività.
5 Per le decisioni che comportano un dispendio straordinario o che presentano difficoltà particolari, l’emolumento può essere calcolato non secondo l’aliquota contenuta nell’allegato ma in funzione del tempo impiegato.