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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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6 Per le decisioni e le prestazioni che, su richiesta, l’organo di verifica deve emanare o fornire d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento pari al massimo al 50 per cento dell’emolumento ordinario.
Capitolo 2: Foglio informativo di base per strumenti finanziari
Sezione 1: Obbligo
Art. 80 Principio
(art. 58 cpv. 1 LSerFi)
L’obbligo di redigere un foglio informativo di base sorge nel momento in cui uno strumento finanziario è offerto in Svizzera a clienti privati.
Art. 81 Investimenti collettivi di capitale multi-comparto
(art. 58 cpv. 1 LSerFi)
Per gli investimenti collettivi di capitale multi-comparto deve essere redatto un foglio informativo di base per ogni comparto.
Art. 82 Investimenti collettivi di capitale con più classi di quote
(art. 58 cpv. 1 LSerFi)
1 Se un investimento collettivo di capitale ha più classi di quote, deve essere redatto un foglio informativo di base per ogni classe di quote. È possibile redigere un foglio informativo di base anche per più classi di quote purché siano rispettati i requisiti di cui all’allegato 9, in particolare quelli concernenti la lunghezza del documento.
2 La direzione del fondo e la SICAV possono scegliere per una o più altre classi di quote una classe rappresentativa, sempre che tale scelta non sia fuorviante per i clienti privati nelle altre classi di quote. In simili casi nel foglio informativo di base deve essere descritto il rischio principale applicabile a ciascuna delle classi di quote da rappresentare.
3 Le classi di quote di diverso tipo non possono essere riunite in una classe di quote rappresentativa secondo il capoverso 2. La direzione del fondo e la SICAV tengono una contabilità sulle classi di quote rappresentate dalla classe rappresentativa secondo il capoverso 2 e indicano i motivi di tale scelta.
Art. 83 Contratti di gestione patrimoniale
(art. 58 cpv. 2 LSerFi)
Il contratto di gestione patrimoniale ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 LSerFi deve essere concluso per una lunga durata e in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e prevedere un compenso.