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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 84 Terzi qualificati
(art. 58 cpv. 3 LSerFi)
1 Si considerano terzi qualificati le persone che sulla base della loro conoscenza del mercato finanziario e delle relative basi legali possono garantire di redigere adeguatamente il foglio informativo di base.
2 Spetta al produttore verificare le qualifiche.
Art. 85 Versione provvisoria
(art. 58 cpv. 4 LSerFi)
Se il foglio informativo di base contiene indicazioni orientative occorre segnalarlo ai clienti privati. Queste indicazioni devono essere riconoscibili come tali.
Sezione 2: Eccezioni
Art. 86 Strumenti finanziari
(art. 59 cpv. 1 LSerFi)
1 Oltre ai valori mobiliari di cui all’articolo 59 capoverso 1 LSerFi sono equiparabili ai valori mobiliari sotto forma di azioni:
a. le obbligazioni convertibili in relazione a titoli di partecipazione se le obbligazioni convertibili e i titoli di partecipazione sono emessi dal medesimo emittente o dal medesimo gruppo imprenditoriale;
b. i diritti di opzione e i diritti preferenziali di sottoscrizione negoziabili che sono assegnati agli azionisti esistenti nell’ambito di un aumento di capitale o tramite l’emissione di obbligazioni convertibili;
c. le opzioni di collaboratori su titoli di partecipazione del datore di lavoro o di un’impresa ad esso legata;
d. le distribuzioni di dividendi sotto forma di diritti su azioni.
2 Sono considerati titoli di credito aventi carattere di derivati i derivati e i titoli di credito il cui profilo di profitti e perdite è strutturato come quello di un derivato secondo l’articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 201510 sull’infrastruttura finanziaria.
3 Sono considerati titoli di credito non aventi carattere di derivati segnatamente:
a. le obbligazioni di prestito con tassi di interesse basati sui tassi di riferimento;
b. le obbligazioni di prestito che offrono protezione dall’inflazione;
c. le obbligazioni di prestito con diritto di rimborso o di acquisto anticipato;
d. le obbligazioni zero-coupon.
10 RS 958.1