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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Art. 84 Terzi qualificati

(art. 58 cpv. 3 LSerFi)

1 Si considerano terzi qualificati le persone che sulla base della loro conoscenza del mercato finanziario e delle relative basi legali possono garantire di redigere adeguatamente il foglio informativo di base.

2 Spetta al produttore verificare le qualifiche.

Art. 85 Versione provvisoria

(art. 58 cpv. 4 LSerFi)

Se il foglio informativo di base contiene indicazioni orientative occorre segnalarlo ai clienti privati. Queste indicazioni devono essere riconoscibili come tali.

Sezione 2: Eccezioni

Art. 86 Strumenti finanziari

(art. 59 cpv. 1 LSerFi)

1 Oltre ai valori mobiliari di cui all’articolo 59 capoverso 1 LSerFi sono equiparabili ai valori mobiliari sotto forma di azioni:

a. le obbligazioni convertibili in relazione a titoli di partecipazione se le obbligazioni convertibili e i titoli di partecipazione sono emessi dal medesimo emittente o dal medesimo gruppo imprenditoriale;

b. i diritti di opzione e i diritti preferenziali di sottoscrizione negoziabili che sono assegnati agli azionisti esistenti nell’ambito di un aumento di capitale o tramite l’emissione di obbligazioni convertibili;

c. le opzioni di collaboratori su titoli di partecipazione del datore di lavoro o di un’impresa ad esso legata;

d. le distribuzioni di dividendi sotto forma di diritti su azioni.

2 Sono considerati titoli di credito aventi carattere di derivati i derivati e i titoli di credito il cui profilo di profitti e perdite è strutturato come quello di un derivato secondo l’articolo 2 lettera c della legge del 19 giugno 201510 sull’infrastruttura finanziaria.

3 Sono considerati titoli di credito non aventi carattere di derivati segnatamente:

a. le obbligazioni di prestito con tassi di interesse basati sui tassi di riferimento;

b. le obbligazioni di prestito che offrono protezione dall’inflazione;

c. le obbligazioni di prestito con diritto di rimborso o di acquisto anticipato;

d. le obbligazioni zero-coupon.

10 RS 958.1