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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine

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Art. 87 Equivalenza dei documenti redatti in virtù di una normativa estera

(art. 59 cpv. 2 e 63 lett. d LSerFi)

Sono considerati documenti redatti in virtù di una normativa estera, equivalenti al foglio informativo di base, i documenti di cui all’allegato 14.

Sezione 3: Contenuto, lingua, presentazione grafica e dimensioni

Art. 88 Contenuto

(art. 60 cpv. 2 e 63 lett. a LSerFi)

1 Il contenuto del foglio informativo di base deve adempiere i requisiti di cui agli allegati 9–13.

2 Il foglio informativo di base deve contenere in particolare indicazioni su:

a. il genere di prodotto (all. 10);

b. il profilo di rischio del prodotto (all. 11);

c. i costi del prodotto (all. 12); e

d. la durata di detenzione minima e l’uscita anticipata dall’investimento (all. 13).

Art. 89 Lingua

(art. 63 lett. b LSerFi)

1 Il foglio informativo di base deve essere redatto:

a. in una lingua ufficiale;

b. in inglese; o

c. nella lingua di corrispondenza del cliente.

2 Il foglio informativo di base per investimenti collettivi di capitale deve essere messo a disposizione almeno in una lingua ufficiale.

Art. 90 Presentazione grafica e dimensioni

(art. 63 lett. b LSerFi)

La presentazione grafica e le dimensioni del foglio informativo di base devono corrispondere al modello contenuto nell’allegato 9.

Sezione 4: Verifica e adeguamento

Art. 91

1 Le indicazioni contenute nel foglio informativo di base devono essere verificate periodicamente, ma almeno una volta all’anno fintanto che lo strumento finanziario è offerto a clienti privati o viene offerto un prezzo per tale strumento.