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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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Art. 87 Equivalenza dei documenti redatti in virtù di una normativa estera
(art. 59 cpv. 2 e 63 lett. d LSerFi)
Sono considerati documenti redatti in virtù di una normativa estera, equivalenti al foglio informativo di base, i documenti di cui all’allegato 14.
Sezione 3: Contenuto, lingua, presentazione grafica e dimensioni
Art. 88 Contenuto
(art. 60 cpv. 2 e 63 lett. a LSerFi)
1 Il contenuto del foglio informativo di base deve adempiere i requisiti di cui agli allegati 9–13.
2 Il foglio informativo di base deve contenere in particolare indicazioni su:
a. il genere di prodotto (all. 10);
b. il profilo di rischio del prodotto (all. 11);
c. i costi del prodotto (all. 12); e
d. la durata di detenzione minima e l’uscita anticipata dall’investimento (all. 13).
Art. 89 Lingua
(art. 63 lett. b LSerFi)
1 Il foglio informativo di base deve essere redatto:
a. in una lingua ufficiale;
b. in inglese; o
c. nella lingua di corrispondenza del cliente.
2 Il foglio informativo di base per investimenti collettivi di capitale deve essere messo a disposizione almeno in una lingua ufficiale.
Art. 90 Presentazione grafica e dimensioni
(art. 63 lett. b LSerFi)
La presentazione grafica e le dimensioni del foglio informativo di base devono corrispondere al modello contenuto nell’allegato 9.
Sezione 4: Verifica e adeguamento
Art. 91
1 Le indicazioni contenute nel foglio informativo di base devono essere verificate periodicamente, ma almeno una volta all’anno fintanto che lo strumento finanziario è offerto a clienti privati o viene offerto un prezzo per tale strumento.