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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 122 pagine
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a. adeguati alle loro dimensioni, alla loro complessità e alla loro attività; e
b. che assicurino la tutela degli interessi e la parità di trattamento dei clienti.
2 Essi devono garantire segnatamente:
a. di registrare e assegnare senza indugio e correttamente i mandati dei clienti;
b. di eseguire mandati dei clienti paragonabili senza indugio e nell’ordine in cui vengono ricevuti, a meno che il tipo di mandato o le condizioni di mercato non lo consentano o che questo modo di procedere sia contrario agli interessi del cliente;
c. che nel raggruppare i mandati di diversi clienti o i mandati dei clienti con operazioni per conto proprio e nell’assegnare le relative negoziazioni siano tutelati gli interessi dei clienti coinvolti e questi ultimi non siano svantaggiati;
d. di informare senza indugio i loro clienti privati riguardo a tutte le difficoltà rilevanti che potrebbero pregiudicare la corretta elaborazione del mandato.
Art. 21 Migliore esecuzione possibile dei mandati dei clienti
(art. 18 LSerFi)
1 Per assicurare al cliente il migliore risultato possibile, in occasione dell’esecuzione dei mandati i fornitori di servizi finanziari stabiliscono i criteri necessari per la scelta della sede di esecuzione, in particolare il corso, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione e di regolamento.
2 Se il cliente ha impartito un’istruzione esplicita, il mandato deve essere eseguito in maniera corrispondente.
3 Su richiesta del cliente il fornitore di servizi finanziari dimostra di aver eseguito i mandati conformemente ai criteri di cui al capoverso 1.
4 I fornitori di servizi finanziari verificano almeno una volta all’anno l’efficacia dei criteri.
Sezione 5: Clienti professionali
Art. 22
I clienti professionali possono esentare il fornitore di servizi finanziari dall’osservanza delle norme di comportamento di cui agli articoli 8, 9, 15 e 16 LSerFi soltanto in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova dell’esenzione per testo e unicamente in un documento diverso dalle condizioni generali.