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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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4 Dopo averlo consultato, la FINMA emana disposizioni nei confronti dell’organismo di vigilanza concernenti la valutazione di cui ai capoversi 1–3.
Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari
Art. 82 Verifica
(art. 61 cpv. 3 e 63 LIsFi)
La società di audit verifica se gli assoggettati alla vigilanza, in particolare:
a. adempiono i requisiti definiti nella LIsFi;
b. adempiono gli obblighi di diligenza conformemente alla LRD31;
c. adempiono gli obblighi secondo la LSerFi32.
Art. 83 Cooperazione delle società di audit
(art. 63 LIsFi)
Le società di audit di assoggettati alla vigilanza che cooperano ai sensi degli articoli 14, 27 o 35 LIsFi sono a loro volta tenute a cooperare strettamente.
Sezione 3: Misure in materia di insolvenza
(art. 67 LIsFi)
Art. 84
L’articolo 24 della legge dell’8 novembre 193433 sulle banche si applica per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 85 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
(art. 73 LIsFi)
L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 86 Disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali e i trustee
(art. 74 LIsFi)
1 I gestori patrimoniali e i trustee che fino all’entrata in vigore della LIsFi sono stati assoggettati alla vigilanza della FINMA in qualità di intermediari finanziari diretta-
31 RS 955.0
32 RS 950.1
33 RS 952.0