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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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a. osservare le disposizioni della LSerFi26 o standard esteri equivalenti, se fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera c LSerFi;

b. essere sottoposta a una vigilanza:

1. secondo gli articoli 61 e 62 LIsFi nei casi di cui all’articolo 58 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi,

2. secondo gli articoli 61 e 63 LIsFi nei casi di cui all’articolo 58 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

Capitolo 3: Vigilanza

Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee

Art. 76 Società svizzera di un gruppo

(art. 61 cpv. 1 e 2 LIsFi)

1 Per i gestori patrimoniali e i trustee svizzeri che fanno parte di un gruppo finanziario la FINMA può prevedere che la vigilanza continua sia esercitata esclusivamente nell’ambito della vigilanza sul gruppo.

2 La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo sottoposte alla sua vigilanza in conformità al capoverso 1.

Art. 77 Vigilanza continua

(art. 61 cpv. 2 LIsFi)

1 L’organismo di vigilanza verifica in modo continuato se gli assoggettati alla sua vigilanza, in particolare:

a. adempiono i requisiti definiti nella LIsFi;

b. adempiono gli obblighi di diligenza conformemente alla legge del 10 ottobre 199727 sul riciclaggio di denaro (LRD);

c. adempiono gli obblighi secondo la LSerFi28.

2 La FINMA emana per gli organismi di vigilanza prescrizioni concernenti la verifica e la vigilanza. Dopo averli consultati, la FINMA in particolare prescrive agli organismi di vigilanza un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza.

3 Le attività di verifica e i relativi risultati devono essere esposti in rapporti di audit. I rapporti di audit devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali eccezioni previste da società di audit secondo l’articolo 43k della legge del 22 giugno 200729 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) necessitano dell’approvazione dell’organismo di vigilanza.

26 RS 950.1

27 RS 955.0

28 RS 950.1

29 RS 956.1