Progetto
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 34Fedlex · Progetto
4 Se vigila su un istituto finanziario la cui attività necessita di un’autorizzazione più ampia in caso di superamento di certi valori soglia, l’organismo di vigilanza controlla che questi valori vengano rispettati ed eventualmente notifica alla FINMA il loro superamento.
5 La facoltà di emanare decisioni è riservata alla FINMA. La FINMA subentra all’organismo di vigilanza nell’attività di vigilanza continua se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA.
Art. 78 Coordinamento delle attività di vigilanza
(art. 5 LIsFi)
Nel caso dei gestori patrimoniali e dei trustee la FINMA e gli organismi di vigilanza coordinano le loro attività di vigilanza per evitare doppioni.
Art. 79 Verifica
(art. 62 cpv. 1 LIsFi)
Gli assoggettati alla vigilanza devono far verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del CO30. L’articolo 727a capoversi 2–5 CO non è applicabile.
Art. 80 Ricorso a società di audit
(art. 62 cpv. 1 LIsFi)
Se non effettua direttamente la verifica degli assoggettati, l’organismo di vigilanza si assicura che:
a. la società di audit sia incaricata correttamente e abilitata secondo l’articolo 43k LFINMA;
b. la società di audit attui le prescrizioni della FINMA;
c. l’ambito e il grado di approfondimento della verifica corrispondano alla valutazione dei rischi contenuta nel suo piano di vigilanza; e
d. sia informato immediatamente riguardo a irregolarità.
Art. 81 Periodicità della verifica
(art. 62 cpv. 2 e 3 LIsFi)
1 Per determinare la periodicità della verifica e l’intensità della vigilanza l’organismo di vigilanza si basa sui rischi connessi all’attività e all’organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.
2 Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, esso raccoglie in forma standardizzata dati sui rischi degli assoggettati alla vigilanza.
3 Esso valuta i dati raccolti mediante autodichiarazione e in caso di necessità prende altre misure.
30 RS 220