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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 72 Conto annuale e chiusure intermedie delle succursali

(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

1 Le succursali possono allestire il loro conto annuale e le loro chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili all’istituto finanziario estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di presentazione dei conti.

2 Devono essere esposti separatamente i crediti e gli impegni:

a. nei confronti dell’istituto finanziario estero;

b. nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se:

1. l’istituto finanziario estero forma con esse un’unità economica, o

2. si deve supporre che l’istituto finanziario estero è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.

3 Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.

4 La succursale trasmette il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie:

a. all’organismo di vigilanza all’attenzione della FINMA nei casi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi;

b. alla FINMA nei casi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

5 La pubblicazione non è richiesta.

Art. 73 Rapporto di audit

(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

1 La società di audit trasmette il suo rapporto:

a. all’organismo di vigilanza all’attenzione della FINMA nei casi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi;

b. alla FINMA nei casi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

2 Essa consegna una copia al direttore responsabile della succursale.

3 La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all’organo dell’istituto finanziario estero competente per l’attività della succursale.

Art. 74 Chiusura di una succursale

(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

Prima di procedere alla chiusura di una succursale, l’istituto finanziario estero richiede l’approvazione della FINMA.

Sezione 6: Rappresentanze

(art. 58 cpv. 1 e 59 LIsFi)

Art. 75

La rappresentanza di un istituto finanziario estero deve: