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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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a. disporre di un’autorizzazione ed essere sottoposto a una vigilanza almeno equivalenti a quelle richieste per la succursale in Svizzera;

b. disporre di garanzie paragonabili a quelle previste:

1. agli articoli 22 e 23 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee (art. 52 cpv. 1 lett. a LIsFi),

2. agli articoli 28, 28, 36 e 37 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza (art. 52 cpv. 1 lett. b LIsFi),

3. agli articoli 45–47 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che negoziano valori mobiliari, concludono affari o tengono conti della clientela (art. 52 cpv. 1 lett. c–e LIsFi).

2 La succursale deve:

a. osservare le disposizioni della LSerFi25 o standard esteri equivalenti, se fornisce servizi finanziari di cui all’articolo 3 lettera c LSerFi;

b. adempiere le condizioni secondo l’articolo 20 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee (art. 52 cpv. 1 lett. a LIsFi);

c. essere sottoposta a una vigilanza:

1. secondo gli articoli 61 e 62 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee,

2. secondo gli articoli 61 e 63 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

3 L’istituto finanziario estero può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l’autorizzazione per la sua istituzione.

Art. 71 Pluralità di succursali

(art. 52 cpv. 1 e 53 LIsFi)

1 Se istituisce più succursali in Svizzera, l’istituto finanziario estero deve:

a. richiedere l’autorizzazione per ognuna di esse;

b. designare una delle succursali quale responsabile delle relazioni:

1. con la FINMA e con l’organismo di vigilanza nei casi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera a LIsFi,

2. con la FINMA nei casi di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettere b–e LIsFi.

2 Le succursali devono adempiere congiuntamente le condizioni della LIsFi e della presente ordinanza. Un solo rapporto di audit è sufficiente.

25 RS 950.1