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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Art. 34b VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per
il commercio di metalli preziosi bancari / b. Organizzazione
1 Il saggiatore del commercio stabilisce regole adeguate di conduzione dell’impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali.
2 Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni.
Art. 34c VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per
il commercio di metalli preziosi bancari / c. Luogo della direzione
1 Il saggiatore del commercio deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che il saggiatore del commercio faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.
2 Le persone incaricate della gestione del saggiatore del commercio devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
Art. 34d VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per
il commercio di metalli preziosi bancari / d. Garanzia
1 Il saggiatore del commercio e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.
2 Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione del saggiatore del commercio devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
3 Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un saggiatore del commercio devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida.
4 Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un saggiatore del commercio s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività.
5 Chi detiene una partecipazione qualificata in un saggiatore del commercio può esercitarne la gestione.
Art. 34e VI. Saggiatori del commercio / 8. Autorizzazione complementare per
il commercio di metalli preziosi bancari / e. Capitale minimo
Il capitale minimo dei saggiatori del commercio deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.