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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 74 cpv. 2 lett. k

2 Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:

k. da una banca, da una società di intermediazione mobiliare o da un altro istituto sottoposti a una vigilanza equivalente a quella svizzera.

Art. 86 cpv. 2, frase introduttiva

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 95 cpv. 1

1 La direzione del fondo e la SICAV pubblicano negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta contemporaneamente alla sua comunicazione alla banca o alla società di intermediazione mobiliare incaricate della negoziazione regolare di quote di fondi immobiliari in borsa o fuori borsa.

Art. 98 lett. a

La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell’esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:

a. gli investitori lo esigono in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo all’atto della disdetta;

Art. 105a, frase introduttiva

Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o a un depositario centrale in Svizzera o all’estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:

Art. 113

Abrogato

Art. 117 cpv. 1

1 La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi72 o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.

72 RS 954.1