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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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vigilanza e controllo. La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale. Quest’ultima non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:

a. non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l’istruzione, la vigilanza e il controllo dei rischi dei terzi; o

c. non dispone o dispone solo limitatamente dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.

2 Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti.

3 Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare quanto segue:

a. le competenze e le responsabilità;

b. eventuali poteri di subdelega;

c. l’obbligo di rendiconto dei terzi;

d. i diritti di controllo delle SICAV e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.

4 Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.

5 Se delega compiti a terzi all’estero, la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. Se trasmette dati di contraenti a terzi all’estero, la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve informare i contraenti.

Art. 15 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 4, frase introduttiva

1 I titolari dell’autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:

a. il cambiamento delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione;

b. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione, segnatamente l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti;

4 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:

Titolo prima dell’art. 19 e art. 19

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