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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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vigilanza e controllo. La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale. Quest’ultima non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:
a. non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l’istruzione, la vigilanza e il controllo dei rischi dei terzi; o
c. non dispone o dispone solo limitatamente dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.
2 Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti.
3 Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare quanto segue:
a. le competenze e le responsabilità;
b. eventuali poteri di subdelega;
c. l’obbligo di rendiconto dei terzi;
d. i diritti di controllo delle SICAV e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
4 Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
5 Se delega compiti a terzi all’estero, la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve garantire, con misure tecniche e organizzative adeguate, il rispetto del segreto professionale e della protezione dei dati secondo il diritto svizzero. Se trasmette dati di contraenti a terzi all’estero, la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve informare i contraenti.
Art. 15 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 4, frase introduttiva
1 I titolari dell’autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:
a. il cambiamento delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione;
b. i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione, segnatamente l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
4 I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:
Titolo prima dell’art. 19 e art. 19
Abrogati