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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Art. 129a Eccezioni
(art. 120 cpv. 4 LICol)
Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a investitori qualificati secondo l’articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201874sui servizi finanziari (LSerFi) nell’ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 4 LSerFi non devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 120 capoverso 2 lettera d della legge.
Art. 129b Piani di partecipazione del personale
(art. 120 cpv. 5 LICol)
Sono considerati piani di partecipazione del personale i piani di partecipazione dei lavoratori secondo l’articolo 2 lettera b OIsFi75.
Art. 131 Capitale minimo e prestazione di garanzie
(art. 14 cpv. 1 lett. d LICol)
1 Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato in contanti e mantenuto durevolmente.
2 La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo.
3 In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
4 Per il rimanente si applica per analogia l’articolo 20.
Art. 131a Obblighi del rappresentante nell’offerta di quote a investitori
qualificati
(art. 120 cpv. 4 LICol)
Il rappresentante assicura che gli investitori possano ottenere presso di lui i documenti determinanti dell’investimento collettivo di capitale estero.
Art. 136 e 144a–144c
Abrogati
11. Ordinanza del 1° giugno 201276 sui fondi propri
Art. 1 cpv. 1
1 Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti devono disporre di fondi
74 RS 950.1
75 RS ...
76 RS 952.03