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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i loro rischi.

Art. 3

La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della legge del 15 giugno 201877 sugli istituti finanziari (qui di seguito banche).

12. Ordinanza dell’11 novembre 201578 sul riciclaggio di denaro

Art. 1 lett. c

La presente ordinanza disciplina:

c. la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 3 LRD da parte degli organismi di autodisciplina riconosciuti.

Art. 5 cpv. 2

2 Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se richiede un’autorizzazione secondo la legge del 15 giugno 201879 sugli istituti finanziari (LIsFi).

Art. 7 cpv. 5 lett. g

5 Sono considerate persone prossime:

g. i figliocci.

Titolo dopo l’art. 22

Capitolo 3a: Organismi di autodisciplina

Art. 22a Abilitazione delle società di audit

1 Una società di audit è sufficientemente organizzata se:

a. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l’ambito della LRD;

b. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell’abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell’ambito della LRD;

c. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l’articolo 730c del Codice delle obbligazioni (CO)80.

77 RS 954.1

78 RS 955.01

79 RS 954.1

80 RS 220