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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Art. 20 cpv. 3, frase introduttiva, lett. b, frase introduttiva e cpv. 4
3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione risulta che:
b. è stato preso un impegno a:
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso una società di audit abilitata.
Art. 21
Abrogato
Art. 22 cpv. 2 lett. c, nonché cpv. 3
Abrogati
Art. 23 lett. c, 24–28, titolo prima dell’art. 29a, art. 29a–29f, titolo prima dell’art. 30, nonché art. 30 e 30a
Abrogati
Art. 40 cpv. 5
5 Le quote o le classi di quote di un exchange traded fund (ETF) svizzero devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata. Se un investimento collettivo di capitale estero, approvato per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, è un ETF, almeno le quote o le classi di quote offerte in Svizzera a investitori non qualificati devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata.
Titolo prima dell’art. 42 e art. 42–50
Abrogati
Art. 52 Scopo
(art. 36 cpv. 1 lett. d LICol)
La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi comparti. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi di cui agli articoli 26 e 34 della legge del 15 giugno 201864 sugli istituti finanziari (LIsFi).
Art. 55 cpv. 3, 3bis, 3ter e 4
3 La SICAV con gestione autonoma calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo 51 dell’ordinanza del ...65 sugli istituti finanziari (OIsFi).
64 RS 954.1