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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine
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Art. 122 cpv. 1
1 La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi o utili di capitale e non persegue un’attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli 26 e 34 LIsFi73.
Art. 128 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento
(art. 120 cpv. 2 lett. d LICol)
1 La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo in possesso dell’approvazione a offrire quote in Svizzera a investitori non qualificati deve provare di aver concluso un contratto di rappresentanza in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
2 La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo in possesso dell’approvazione a offrire quote in Svizzera a investitori non qualificati, nonché la banca depositaria devono provare di aver concluso un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
3 Per l’offerta in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri il contratto di rappresentanza disciplina segnatamente:
a. i diritti e gli obblighi della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 e del rappresentante ai sensi dell’articolo 124 capoverso 2 della legge, in particolare per quanto concerne i suoi obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione e le norme di comportamento;
b. le modalità con cui gli investimenti collettivi di capitale sono offerti in Svizzera; e
c. l’obbligo di rendiconto della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso 1 nei confronti del rappresentante, segnatamente per quanto concerne le modifiche del prospetto e dell’organizzazione dell’investimento collettivo di capitale estero.
4 La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l’articolo 120 capoverso 2 lettera e della legge.
Art. 128a cpv. 2
2 La FINMA disciplina i dettagli concernenti l’organizzazione e gli obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
73 RS 954.1