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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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b. producono, acquistano, vendono o scambiano beni e merci commerciali;

c. offrono qualsiasi altro servizio al di fuori del settore finanziario.

3 Sono considerate società operative anche le imprese che nell’ambito della loro attività operativa ricorrono a fornitori di servizi esterni o società interne al gruppo, se le decisioni imprenditoriali rimangono durevolmente di competenza della stessa impresa nel corso dell’attività corrente tramite un accordo esplicito sui diritti di organizzazione, controllo e di impartire istruzioni.

4 Oltre alle proprie attività imprenditoriali, le società operative possono anche effettuare investimenti a scopo di investimento. Questi possono però rappresentare soltanto un’attività accessoria o ausiliaria secondaria rispetto allo scopo principale.

Art. 7 lett. a e c

Chiunque richiede un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 13 della legge deve sottoporre i seguenti documenti alla FINMA:

a. gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della SICAV e della SICAF;

c. i pertinenti documenti organizzativi nel caso del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.

Art. 8 Esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione

(art. 13 cpv. 3 LICol)

Chi dispone di un’autorizzazione quale direzione del fondo è esentato dall’obbligo dell’autorizzazione a cui sottostanno i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.

Art. 10 Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali

(art. 14 cpv. 1 lett. a LICol)

1 In base alla loro formazione, esperienza e carriera attuale le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione devono essere sufficientemente qualificate per l’attività prevista.

2 Nella valutazione dei requisiti si deve tener conto tra l’altro dell’attività prevista presso il titolare dell’autorizzazione, nonché del tipo di investimenti previsti.

Art. 11

Abrogato

Art. 12b Delega di compiti

(art. 14 cpv. 1ter LICol)

1 Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri possono delegare a terzi soltanto compiti che nell’ambito dei compiti centrali non rientrano nella competenza decisionale dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione,