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Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 63 pagine

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Art. 19 Gestione dei rischi e controllo interno

(art. 21 LIsFi)

1 I gestori patrimoniali e i trustee regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro propensione ai rischi.

2 L’indipendenza della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria se il gestore patrimoniale o il trustee:

a. impiega cinque persone o meno nell’impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 1,5 milioni di franchi; e

b. presenta un modello aziendale privo di rischi elevati.

3 In caso di ricavo lordo annuo superiore a 10 milioni di franchi, la FINMA può esigere, se il volume e il tipo dell’attività lo richiedono, l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.

Art. 20 Capitale minimo

(art. 22 cpv. 1 LIsFi)

1 Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa dal capitale sociale.

2 Nel caso delle società di persone e delle imprese individuali, il capitale minimo deve essere costituito da:

a. i conti di capitale;

b. le accomandite;

c. gli averi dei soci illimitatamente responsabili.

3 I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:

a. tali averi sono di grado posteriore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; e

b. il gestore patrimoniale o il trustee si è impegnato a:

1. non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri,

2. non ridurre, senza il consenso preliminare dell’organismo di vigilanza, gli elementi di capitale di cui al capoverso 2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.

4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza.