Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 4 Garanzia e indipendenza
La disposizione contiene i requisiti in materia di indipendenza. In particolare, oltre a esercitare l’attività di verifica disciplinata nella legge e un’eventuale attività di OAD secondo la LRD, l’organismo di vigilanza non può fornire prestazioni di servizi che vadano oltre l’attività di vigilanza (cpv. 3). Deve emanare, ad esempio, regole di ricusazione (cpv. 4) conformemente ai principi
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della Confederazione sul governo d’impresa . Inoltre le disposizioni di legge sull’indipendenza si applicano sempre con riferimento agli «assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza». Sono tuttavia ammessi senza limitazioni i casi in cui una persona diviene membro dell’organo di gestione di un organismo di vigilanza esercitando nel contempo un’attività di gestione patrimoniale, sulla quale però vigila un altro organismo di vigilanza.
Art. 5 Finanziamento
L’organismo di vigilanza deve potersi finanziare autonomamente tramite la propria attività di vigilanza, come la FINMA. L’articolo contiene disposizioni sul finanziamento, secondo le quali sono richiesti un capitale minimo (cpv. 1 lett. a) e fondi propri (cpv. 1 lett. b) ed è possibile ricorrere a mutui (cpv. 2 e 3). Alla richiesta di autorizzazione di un organismo di vigilanza deve essere allegato un piano d’attività che illustri l’attività prevista e il suo finanziamento durevole e sostenibile (cfr. art. 2).
La dotazione finanziaria di un organismo di vigilanza deve essere orientata a mantenere a lungo termine la sostenibilità economica del suo modello aziendale. I mezzi necessari per la fase di sviluppo e per il mantenimento a lungo termine dell’attività operativa dell’organismo di vigilanza devono essere disponibili o garantiti in altro modo al momento del rilascio dell’autorizzazione. In base alle esperienze raccolte nella vigilanza degli OAD si deve presupporre che la sostenibilità finanziaria di un organismo di vigilanza sia garantita in presenza di un numero di assoggettati superiore a 500 circa.
Art. 6 Riserve
La disposizione sulla costituzione di riserve ricalca l’articolo 37 Oem-FINMA. Conformemente al messaggio del Consiglio federale incombe alla FINMA, nel quadro dell’autorizzazione dell’organismo di vigilanza, stabilire il termine entro il quale quest’ultimo deve costituire riserve. È considerato congruo un termine di cinque anni.
Art. 7 Mutui della Confederazione
Secondo l’articolo 43f capoverso 3 LFINMA la Confederazione può concedere all’organismo di vigilanza mutui alle condizioni di mercato per garantirne la disponibilità di pagamento fino alla costituzione integrale delle riserve di cui all’articolo 43f capoverso 2 LFINMA. La competenza spetta al DFF. Oltre all’importo del mutuo, le condizioni che devono essere disciplinate nel contratto comprendono, ad esempio, il tasso d’interesse, la durata, le modalità di rimborso ed eventuali garanzie.
Art. 8 Presentazione dei conti
Indipendentemente dalla forma giuridica, alla presentazione dei conti deve applicarsi in linea di principio il CO, ad eccezione delle soglie minime previste per la contabilità commerciale. In ogni caso deve essere eseguita almeno una revisione limitata; un cosiddetto «opting-out» non è pertanto consentito.
37 Consultabile all’indirizzo www.efv.admin.ch/efv/it/home/themen/finanzpolitik_grundlagen/cgov/grundlagen.html.