Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 62Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

la presentazione dello stato patrimoniale, l’inoltro da parte di un fornitore di servizi finanziari delle comunicazioni di un emittente a clienti esistenti (relative ad es. alle assemblee generali e ai corrispondenti inviti), le spiegazioni o la consulenza fornite ai clienti dal consulente alla clientela, gli articoli nella stampa specializzata, i corsi di formazione e altre comunicazioni simili. Le pubblicazioni sponsorizzate possono tuttavia, a seconda dei casi, essere considerate pubblicità, se il loro contenuto serve ad offrire determinati strumenti finanziari. Questo viene chiaramente precisato nel capoverso 2. Sono fatte salve le pratiche di elusione.

L’obbligo di rendere riconoscibile come tale la pubblicità di strumenti finanziari può essere ottemperato mediante una pertinente indicazione.

Capoverso 3

Come asserito nel messaggio concernente la LSF e la LIFin, precisamente nel commento all’articolo 71 LSF, per motivi legati al diritto in materia di concorrenza le indicazioni contenute nella pubblicità non devono essere imprecise o fuorvianti neanche nel settore dei mercati finanziari (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. b della legge federale contro la concorrenza sleale [LCSI; RS 241]). Pertanto, la pubblicità destinata a clienti che non possono acquistare il prodotto reclamizzato (ad es. perché non sono clienti professionali e il prodotto può essere venduto soltanto a questa tipologia di clienti) è manifestamente fallace, come sancito espressamente dal capoverso 3.

Questo vale anche per l’offerta di strumenti finanziari. Di conseguenza, gli investimenti collettivi di capitale esteri, i cui documenti determinanti secondo l’articolo 120 LICol sono subordinati all’approvazione da parte della FINMA in caso di offerta a investitori non qualificati, possono essere offerti a tali investitori unicamente se la FINMA ha conferito la necessaria approvazione.

Il fornitore di servizi finanziari deve dunque assicurarsi che i clienti possano consultare soltanto la documentazione dell’offerta e i documenti pubblicitari relativi a prodotti che tali clienti possono acquistare. In particolare nel caso delle offerte su Internet bisogna provvedere, attraverso limitazioni dell’accesso o «disclaimer», affinché i documenti non siano consultabili dai clienti non autorizzati. Ciò corrisponde alla prassi vigente secondo la Circolare 2013/9 della FINMA «Distribuzione di investimenti collettivi di capitale», che in futuro sarà applicabile in maniera generale.

4.1.2.5 Offerta di prodotti strutturati

Art. 96

Capoverso 1

La disposizione si basa sull’articolo 3 capoverso 3 OICol. È palese che la relazione di gestione patrimoniale e di consulenza in investimenti debba essere non soltanto durevole, ma anche a titolo oneroso (cfr. pure art. 83).

Capoverso 2

La normativa è ripresa in linea di massima dall’articolo 4 capoverso 1terOICol. Poiché l’emissione da parte di società veicolo di prodotti strutturati destinati a clienti privati è ammessa soltanto se tali prodotti sono assicurati in modo conforme ai requisiti di cui all’articolo 70 capoverso 1 LSerFi (cfr. art. 70 cpv. 2 LSerFi), le pretese degli investitori sono ampiamente garantire a prescindere dalla solvibilità della società veicolo. Questa regola giustifica il fatto di estendere in misura marginale l’attività di una società veicolo oltre la sola emissione di prodotti strutturati.