Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Capoverso 2
Per il prospetto concernente gli investimenti collettivi di capitale deve sempre essere redatto un unico documento. Questa regola non dovrà essere modificata nemmeno in futuro. Il rimando nell’articolo 65 LSerFi all’articolo 64 capoverso 5 non è quindi applicabile.
Art. 94 Modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari
Nell’ordinanza va disciplinata soltanto la comunicazione di modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari se vi è un’offerta pubblica sulla base di un prospetto secondo la LSerFi ma non vi è alcuna ammissione al commercio. Questo perché una sede di negoziazione svizzera deve già emanare norme sulla trasparenza successiva in virtù degli articoli 33 e 34 LInFi, che in questo caso garantiscono una pubblicazione successiva. Lo stesso vale per le sedi di negoziazione estere riconosciute secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera c LSerFi.
Capoverso 1
Nel caso di una mera offerta di valori mobiliari rivolta al pubblico, la forma o il termine della comunicazione di modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari è prescritta innanzitutto nelle condizioni di emissione o negli statuti. Soltanto in assenza di siffatte regole il capoverso 1 della disposizione dell’ordinanza stabilisce che le modifiche devono essere pubblicate in una delle forme previste dall’articolo 64 capoverso 3 LSerFi, al fine di garantire la possibilità di prenderne atto.
Capoverso 2
Relativamente al termine della comunicazione (che deve essere per quanto possibile tempestiva affinché agli investitori sia garantito l’esercizio dei propri diritti) non è possibile prescrivere nell’ordinanza un quadro generale a causa della molteplicità dei casi possibili.
Se in Svizzera vengono offerti al pubblico valori mobiliari non soggetti all’obbligo di pubblicare un prospetto e se inoltre non vi è alcuna ammissione al commercio presso una sede di negoziazione svizzera o una sede di negoziazione estera riconosciuta, non è necessaria una regolamentazione per la pubblicazione successiva delle modifiche dei diritti connessi ai valori mobiliari. Un obbligo di pubblicazione in assenza di una pubblicazione iniziale non sarebbe ragionevole. In questo caso si applicano eventualmente i diritti di informazione definiti nei contratti o negli statuti.
4.1.2.4 Pubblicità
Art. 95
Capoversi 1 e 2
Il concetto di pubblicità viene introdotto per la prima volta nel diritto svizzero in materia di prospetti. Attualmente soltanto l’articolo 3 LICol cita la pubblicità relativa agli investimenti collettivi di capitale. La Circolare 2013/9 della FINMA «Distribuzione di investimenti collettivi di capitale» definisce la pubblicità come l’impiego di mezzi pubblicitari di qualunque tipo il cui contenuto è finalizzato a offrire determinati investimenti collettivi di capitale. Questa definizione già presente nella dottrina è ripresa in linea di principio nella LSerFi, secondo cui è considerata pubblicità qualsiasi comunicazione relativa a strumenti finanziari, che è destinata agli investitori e che utilizza qualsiasi tipo di mezzo pubblicitario. Una pubblicità deve servire in sostanza a offrire determinati strumenti finanziari. È quindi anche evidente che non sono di per sé considerati pubblicità la pubblicazione di listini o dell’andamento dei corsi, gli articoli o le relazioni di carattere scientifico, le comunicazioni relative a transazioni, gli estratti conto di valori mobiliari,