Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 63Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Capoverso 3
La disposizione corrisponde in gran parte alla normativa vigente (cfr. art. 4 cpv. 1bisOICol). Alla lettera b si rinuncia tuttavia ad esigere che la garanzia reale si trovi in Svizzera. Determinante è soltanto il fatto che la garanzia reale sia giuridicamente vincolante (nel luogo ove si trova la garanzia). In tal modo si tiene sufficientemente conto della protezione degli investitori.
Occorre inoltre far presente che una relazione di gestione patrimoniale è da considerarsi durevole se è stabilita per un numero illimitato di transazioni, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, e se prevede un compenso (cfr. art. 83). Quanto precede vale altresì per la relazione di consulenza in investimenti.
Le garanzie estere sono considerate equivalenti anche in altre disposizioni del diritto svizzero in materia di mercati finanziari. Ad esempio nell’ordinanza sui fondi propri le garanzie costituite secondo un ordinamento giuridico estero sono riconosciute come misure di riduzione dei rischi (art. 61 cpv. 1 lett. d dell’ordinanza sui fondi propri [OFoP; RS 952.03]).
4.1.3 Consegna di documenti
Art. 97
Come affermato nel messaggio l’obbligo di consegna concerne informazioni e documenti che il fornitore di servizi finanziari è tenuto a elaborare ai sensi dell’articolo 15 LSerFi. Non devono essere consegnati i documenti a solo uso interno come gli studi preparatori, le annotazioni e i progetti.
4.1.4 Organi di mediazione
Art. 98 Competenza
Se sono coinvolti più organi di mediazione, si presume che questi si accordino sulla competenza.
Art. 99 Finanziamento
Capoverso 1
La disposizione precisa che tutte le spese sostenute dall’organo di mediazione per l’adempimento del suo compito sono a carico dell’insieme dei fornitori di servizi finanziari ad esso affiliati, sempre che non sia prevista un’altra forma di finanziamento.
Sostanzialmente le spese riguardano:
– la messa a disposizione delle risorse (personale e infrastruttura; essa deve essere previamente garantita in vista di eventuali richieste o ricorsi dei clienti di un fornitore di servizi finanziari):
– il dispendio amministrativo legato all’affiliazione di un fornitore di servizi finanziari, come
– l’esame della domanda di affiliazione,
– l’esecuzione dell’affiliazione,
– le mutazioni durante l’affiliazione,
– la fatturazione e l’incasso dei contributi finanziari,
– l’uscita o l’esclusione,