Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 76Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

4.1.12.2 Allegato 10: Genere di prodotto

L’allegato 10 definisce le indicazioni che devono essere fornite nella sezione «Che genere di prodotto è?» del foglio informativo di base. Al numero 1.1 gli investimenti collettivi di capitale devono indicare se si tratta di un fondo contrattuale, di una SICAV, di una SICAF o di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Inoltre va precisato il genere di fondo (fondi in valori mobiliari, altri fondi per investimenti tradizionali, altri fondi per investimenti alternativi e fondi immobiliari). Per quanto riguarda il numero 2.1 gli investimenti collettivi di capitale devono fornire in particolare le seguenti informazioni:

– l’indicazione se l’investimento collettivo di capitale può prendere liberamente le decisioni di investimento e se viene applicato un valore di riferimento (benchmark), che in tal caso va menzionato. Se si utilizza un benchmark, bisogna precisare il relativo margine di manovra. Qualora la politica di investimento dell’investimento collettivo di capitale sia basata su un indice, quest’ultimo va indicato. Se un valore di riferimento o un indice viene replicato sinteticamente, deve essere segnalato il rischio della controparte;

– l’indicazione se i redditi dell’investimento collettivo di capitale vengono distribuiti o tesaurizzati;

– se si utilizzano particolari tecniche di investimento, segnatamente quelle denominate «hedging», «arbitrage» o «leverage», occorre spiegare in maniera facilmente comprensibile i fattori che potrebbero influire sulla variazione del valore dell’investimento collettivo di capitale;

– se l’investimento collettivo di capitale investe in titoli di debito, va precisato se questi sono stati emessi da imprese, governi o altri enti ed eventualmente vanno menzionati i requisiti relativi al rating minimo;

– se la scelta dei valori patrimoniali è legata a determinati criteri come la «crescita», il «valore» o i «dividendi elevati», questi criteri vanno spiegati.

4.1.12.3 Allegato 11: Profilo di rischio del prodotto finanziario

L’allegato 11 definisce le indicazioni che devono essere fornite nella sezione «Quali sono i rischi e cosa potrei ottenere in cambio?» del foglio informativo di base. A questo proposito si deve evidenziare che in deroga alle prescrizioni europee vigenti si rinuncia alla menzione obbligatoria di un indicatore di rischio. Anche nell’UE le prescrizioni sul calcolo di questo indicatore sono controverse, poiché per certi prodotti determinano una distorsione dei risultati e potrebbero indurre in errore gli investitori26.

Per gli stessi motivi addotti per la presentazione del profilo di rischio, si rinuncia a stabilire prescrizioni concrete per il calcolo relativo agli scenari di performance. L’elaborazione di tali prescrizioni dovrebbe spettare al settore. Attualmente diverse associazioni del settore prevedono l’applicazione di siffatte prescrizioni. Del resto i produttori sono liberi di applicare le prescrizioni legali dell’UE. Inoltre non si esige la presentazione di uno scenario di stress, un altro aspetto controverso nell’UE.

4.1.12.4 Allegato 12: Costi del prodotto

L’allegato 12 definisce le indicazioni che devono essere fornite nella sezione «Quali sono i costi?» del foglio informativo di base. In considerazione del principio di proporzionalità nell’ordinanza i singoli generi di costo e il loro calcolo non sono elencati in modo esaustivo. Anche in questo caso l’elaborazione delle pertinenti prescrizioni dovrebbe spettare al settore.

26 Cfr. in merito il commento che figura al n. 3.1.3.