Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
4.1.12.5 Allegato 13: Durata minima di detenzione e uscita anticipata dall’investimento
L’allegato 13 definisce le indicazioni che devono essere fornite nella sezione «Per quanto tempo devo mantenere l’investimento e posso ritirare il capitale anticipatamente?» del foglio informativo di base. A questo proposito si stabilisce in particolare che l’espressione «durata minima di detenzione» utilizzata dal legislatore corrisponde di regola all’espressione «durata di detenzione raccomandata» in uso anche nell’UE. Inoltre – per aiutare gli operatori del mercato – la durata di detenzione raccomandata viene indicata di volta in volta. Si tratta del periodo fino alla scadenza per i prodotti di investimento con una durata fissa e della durata minima per gli investimenti collettivi di capitale con una durata minima. La durata di detenzione raccomandata è di cinque anni per i prodotti di investimento senza una durata fissa. Per i prodotti con effetto leva spetta al produttore raccomandare, in funzione del prodotto, una durata compresa fra un giorno civile ed alcune settimane civili.
4.1.13 Allegato 14: Documenti che in virtù di ordinamenti giuridici esteri sono riconosciuti come equivalenti ai sensi dell’articolo 87
L’allegato 14 elenca in modo esaustivo i documenti che in virtù di ordinamenti giuridici esteri sono riconosciuti come equivalenti ai sensi dell’articolo 87. Si tratta del KID secondo il regolamento PRIIP e del foglio informativo sul prodotto in virtù della WpHG.
4.1.14 Modifica di altri atti normativi
4.1.14.1 Ordinanza del 22 novembre 200627 sugli investimenti collettivi (OICol; RS 951.31)
Art. 3, 4, 35a cpv. 3 e 41 cpv. 2ter
Dato che le pertinenti disposizioni a livello di legge vengono abrogate (art. 3 LICol) o integrate (art. 5 LICol) nella LSerFi, devono essere abrogate anche le disposizioni vigenti contenute nell’OICol o adeguate dal punto di vista terminologico nel caso degli articoli 35a capoverso 3 e 41 capoverso 2ter. Le disposizioni sull’obbligo di pubblicare un prospetto semplificato per i prodotti strutturati sono sostituite dalle disposizioni sul foglio informativo di base e precisate nell’OSerFi.
Art. 5 cpv. 3, 4 e 6
Nei capoversi 3 e 4 vengono adeguati i rimandi secondo la nuova normativa a livello di legge e di ordinanza.
Con il capoverso 6 viene integrata nell’ordinanza l’attuale prassi della FINMA relativa ai prodotti strutturati (FAQ: Prodotti strutturati, stato al 10 settembre 2014). L’accento è posto sull’obbligo di contrassegnare chiaramente come tali i prodotti strutturati. Eventuali elusioni abusive della LICol non saranno ammesse neppure in futuro.
27 RS 951.31