Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
agli elementi citati, fermo restando che la percentuale è determinata tenendo conto del valore netto di inventario dell’investimento collettivo di capitale. Gli investitori che hanno dato la disdetta ricevono una quota dell’importo di rimborso complessivo disponibile ridotta in misura proporzionale alle quote per le quali hanno dato la disdetta. La riduzione deve essere effettuata nella stessa proporzione per tutti gli investitori. Le richieste di riscatto non soddisfatte vengono riportate al giorno di negoziazione successivo possibile e devono essere trattate secondo le disposizioni applicabili in tale giorno di negoziazione, senza poter essere privilegiate. Poiché l’applicazione della procedura di «gating» limita notevolmente il diritto degli investitori a ottenere il rimborso integrale e immediato della loro quota, questa misura a sostegno della liquidità va messa in atto soltanto in casi eccezionali, va limitata nel tempo e pubblicata nel regolamento del fondo.
Art. 114 cpv. 1 lett. c e cpv. 4, 115 cpv. 5 e 115a
Inizialmente il contratto del fondo era disciplinato all’articolo 26 LICol. Ora le relative norme sono contenute nell’articolo 35a capoverso 1 OICol, ragion per cui viene adeguato l’attuale rimando nell’articolo 114 capoverso 1 lettera c OICol. Gli articoli 114 capoverso 4 e 115 capoverso 5 OICol introducono una normativa sulla scissione degli investimenti collettivi di capitale.
L’articolo 115a OICol congiunge gli articoli 114 capoverso 2 e 115 capoverso 5 OICol e nel contempo stabilisce che i requisiti relativi alla riunione si applicano per analogia alla scissione.
Art. 119 cpv. 3bis
A seguito dell’adeguamento dell’articolo 98 LICol, occorre abrogare la disposizione dell’ordinanza.
Art. 121 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 4
Per le SAcCol, oltre a quelle già contemplate alle lettere a e b dell’articolo 121 capoverso 1 OICol, si prevede di ammettere altre forme di investimento come pure forme miste (secondo l’art. 120 OICol). Inoltre la limitazione a norma del capoverso 4 rappresenta spesso, nella prassi, un enorme ostacolo per le SAcCol. In particolare, in vista della vendita di singoli investimenti in caso di liquidazione successiva della SAcCol (che è una conseguenza logica per tale società), capita spesso che gli investitori e le persone vicine manifestino il proprio interesse. In linea di principio siffatte forme di investimento dovrebbero essere possibili se si garantisce che gli investitori non saranno svantaggiati. Questa condizione può essere soddisfatta con una parziale ripresa delle condizioni dell’articolo 32a capoversi1–4. La suddetta possibilità non deve essere prevista nei documenti della società né la FINMA deve autorizzare la transazione, per contro l’assemblea dei soci deve approvare all’unanimità la ripresa o la cessione.
Art. 133 cpv. 1, 2bise 5
Il nuovo capoverso 2bisdell’articolo 133 OICol garantisce anche per gli investimenti collettivi di capitale esteri la possibilità di consegnare separatamente le informazioni richieste, oltre al foglio informativo di base. Inoltre conformemente all’aggiunta fatta nel capoverso 1 gli obblighi di pubblicazione possono essere adempiuti anche con la pubblicazione in inglese. L’adeguamento del capoverso 5 è dovuto alla nuova terminologia a livello di legge.
Art. 144 Disposizione transitoria della modifica del …
Capoverso 1
In virtù della disposizione transitoria dell’articolo 95 capoverso 4 lettera b LSerFi per gli investimenti collettivi offerti a clienti privati prima dell’entrata in vigore della LSerFi e dell’OSerFi le