Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine

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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo

direzioni dei fondi e le SICAV continuano ad applicare per due anni a partire da detta entrata in vigore le prescrizioni secondo l’allegato 2 OICol relativo al prospetto semplificato e l’allegato 3 OICol concernente le informazioni chiave per gli investitori.

L’entrata in vigore delle disposizioni sul foglio informativo di base per i fondi immobiliari, i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali sarà in linea con la regolamentazione del KID secondo il regolamento PRIIP dell’UE. Poiché al momento non si sa con certezza se e quando il KIID previsto dalla direttiva OICVM sarà sostituito con il KIID contemplato nel regolamento PRIIP, il Consiglio federale d’intesa con la FINMA seguirà a questo proposito gli sviluppi nell’UE e armonizzerà di conseguenza le pertinenti disposizioni sul foglio informativo di base per gli investimenti collettivi. Sulla base degli adeguamenti apportati alle disposizioni sugli OICVM nell’UE, una volta scaduto il periodo transitorio di due anni il Consiglio federale dovrà decidere se i fogli informativi di base per gli investimenti collettivi potranno essere ancora redatti secondo gli allegati 2 OICol (per i fondi immobiliari) e 3 OICol (per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali) in vigore o se dovranno essere redatti in conformità alla nuova regolamentazione della LSerFi e dell’OSerFi.

Capoverso 2

Fino a quando il foglio informativo di base per i fondi in valori mobiliari e gli altri fondi per investimenti tradizionali potrà essere redatto secondo il vigente allegato 3 OICol, anche la norma speciale dell’articolo 107e OICol rimarrà applicabile. Questa disposizione viene quindi integrata senza modifiche materiali nella disposizione transitoria e abrogata nell’OICol.

Capoverso 3

Se la nuova normativa prevista dovesse comportare un adeguamento dei documenti del fondo, le relative modifiche devono essere sottoposte per approvazione alla FINMA in linea di principio entro due anni. In casi particolari la FINMA può prorogare questo termine.

4.1.14.2 Ordinanza del 30 aprile 2014 sulle banche (OBCR; RS 952.02)

Art. 5 cpv. 3 lett. b

Con il presente adeguamento le condizioni per l’emissione di titoli di credito vengono semplificate in quanto in futuro, al posto di un prospetto, basterà consegnare ai creditori un foglio informativo di base secondo la LSerFi. In questo modo l’esigenza di fornire informazioni determinanti relative a un investimento è sufficientemente soddisfatta.