Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
Art. 6 e 6a
A seguito dell’abrogazione dell’articolo 10 capoverso 3bisLICol può essere stralciato anche l’articolo 6 OICol, mentre l’articolo 6a OICol viene adeguato alla nuova formulazione dell’articolo 10 capoverso 3terLICol. Gli investitori qualificati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3terLI-Col rimangono nella predetta legge una caratteristica specifica dei prodotti. I clienti che fruiscono dei servizi di gestione patrimoniale e consulenza in investimenti sono considerati investitori qualificati soltanto se non hanno dichiarato di non volere essere considerati tali.
Art. 13a lett. b, 15 cpv. 3, 35a cpv. 1 lett. n, 64 cpv. 1 lett. e, 102 cpv. 2, 107–107e, 109
cpv. 3, 142 cpv. 1 lett. a, nonché allegati 2 e 3
Il prospetto semplificato e le informazioni chiave per gli investitori vengono sostituiti con il foglio informativo di base conformemente alla LSerFi, ragion per cui le disposizioni devono essere adeguate dal punto di vista terminologico o soppresse nel caso degli articoli 107 e seguenti OICol e degli allegati 2 e 3. L’articolo 107e OICol è applicabile soltanto fino a quando il foglio informativo di base può essere redatto secondo l’allegato 3 OICol. La disposizione viene quindi integrata, senza modifiche materiali, come normativa transitoria in una nuova versione dell’articolo 144 capoverso 2 OICol (vedi sotto).
Titolo prima dell’art. 31, art. 31 cpv. 1 e 4, frase introduttiva, art. 32 cpv. 1, 32a cpv. 5, 32b,
33 cpv. 1, 34, 34a e 37 cpv. 1 lett. d–f, cpv. 2 lett. b, cpv. 2bise 2ter
Le norme sulla tutela degli interessi degli investitori vengono adeguate dal punto di vista terminologico alle nuove categorie di autorizzazione secondo la LIsFi, mentre l’articolo 34a OICol viene stralciato (a seguito dell’abrogazione dell’art. 24 LICol). Inoltre con la precisazione introdotta nell’articolo 32a capoverso 5 OICol si tiene conto dell’attuale prassi della FINMA, secondo cui quest’ultima può concedere deroghe al divieto di concludere negozi con persone vicine quando non si tratta di progetti edilizi in corso. In un caso concreto la FINMA ha constatato che è possibile contemplare una deroga al divieto di effettuare negozi con persone vicine che riguardano valori immobiliari, purché gli immobili in questione vengano apportati nel fondo immobiliare soltanto una volta ultimati. In questo modo è garantito che il rischio del progetto di costruzione non venga riversato sugli investitori (cfr. Rapporto annuale 2016 della FINMA, pag. 70).
Gli articoli 34 capoverso 3 e 37 capoverso 1 lettera d OICol continuano a utilizzare – non in senso tecnico – l’espressione «attività di distribuzione» (segnatamente come gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 38 cpv. 1 lett. b, 51 cpv. 2 e 65 cpv. 1 OICol), poiché si presume che in particolare le direzioni dei fondi affideranno anche in futuro compiti parziali a terzi mediante sistemi di distribuzione, sistemi di commercializzazione o sistemi simili. Nei nuovi capoversi 2bise 2terdell’articolo 37 OICol è prevista inoltre una regolamentazione delle indennità e delle spese accessorie specifica ai fondi immobiliari.
Titolo prima dell’art. 106, art. 106 e allegato 1
Il prospetto è ora disciplinato nella LSerFi e quindi le disposizioni devono essere abrogate.
Art. 110 cpv. 1bise 2
II nuovo capoverso 1bisdell’articolo 110 OICol sancisce la possibilità, già ammessa nell’attuale prassi, di prevedere una cosiddetta procedura di «gating» nel caso in cui le richieste di riscatto superino in un determinato giorno di negoziazione una certa percentuale o soglia del patrimonio del fondo. La percentuale definita nel regolamento del fondo o la quota indicata in percentuale deve essere basata sulla strategia di investimento, sulle tecniche di investimento utilizzate, sulla frequenza della negoziazione e sulla liquidità degli investimenti o essere adeguata