Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 134 pagine
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Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) e ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) – rapporto esplicativo
3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Il messaggio concernente la LSF e la LIFin contiene una descrizione dettagliata del diritto europeo in particolare, tra cui gli ambiti della «fornitura di servizi finanziari» e dell’«offerta di strumenti finanziari»2. Le spiegazioni che seguono si limitano pertanto a completare quelle fornite nel messaggio, presentando brevemente le disposizioni di esecuzione concernenti le direttive UE descritte nel messaggio.
3.1 Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)
3.1.1 Norme di comportamento
Come menzionato nel messaggio, la MiFID II3 disciplina la prestazione di servizi di investimento in relazione agli strumenti finanziari da parte di banche e imprese di investimento4. La direttiva è entrata in vigore il 2 luglio 2014 ed è applicabile dal 3 gennaio 2018.
Nell’ambito delle norme di comportamento la MiFID II è completata innanzitutto dal regolamento delegato (UE) n. 2017/5655. Questo definisce, tra l’altro, i requisiti organizzativi per le imprese di investimento (art. 21–43) e stabilisce, ad esempio, norme relative alla retribuzione (art. 27), all’ambito di applicazione delle operazioni personali (art. 28 e 29) e ai conflitti di interesse (art. 33–43). Le imprese di investimento devono quindi provvedere affinché le loro politiche e pratiche retributive non creino conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i collaboratori a favorire i propri interessi o gli interessi dell’impresa a potenziale discapito di un cliente (art. 27). Esse devono inoltre elaborare, attuare e mantenere un’efficace politica sui conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (art. 34 par. 1). Nell’ambito di tale politica occorre definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse (art. 34).
Il regolamento disciplina quindi le condizioni di esercizio applicabili alle imprese di investimento (art. 44–79). Queste comprendono regole dettagliate riguardo alle informazioni fornite ai clienti e alla valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza di servizi di investimento o di strumenti finanziari. Si definiscono, ad esempio, le informazioni da raccogliere riguardanti la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del cliente (art. 54 par. 5). Inoltre le suddette condizioni di esercizio comprendono norme sugli obblighi di comunicazione e sulle registrazioni nonché sull’esecuzione degli ordini dei clienti alle condizioni migliori. Il regolamento prescrive quindi che gli ordini dei clienti siano registrati ed assegnati prontamente e accuratamente e che gli ordini dei clienti per il resto comparabili siano eseguiti in successione e con prontezza (art. 67 par. 1).
2 Messaggio del 4 novembre 2015 concernente la legge sui servizi finanziari (LSF) e la legge sugli istituti finanziari (LIFin), di seguito messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7320 segg.
3 Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 909/2014, GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.
4 Messaggio LSF/LIFin, FF 2015 7322 seg.
5 Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, GU L 87 del 31.3.2017, pag. 1.