Progetto
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Diritto fondiario rurale
Art. 9 cpv. 3
3 Il Consiglio federale può fissare condizioni per i coltivatori diretti, segnatamente sulla loro formazione.
Art. 9a Persona giuridica contadina
Per persona giuridica contadina s’intende una società anonima, una società a garanzia limitata o una società in accomandita con sede in Svizzera, che adempie le seguenti condizioni:
a. i coltivatori diretti dispongono delle seguenti partecipazioni:
1. nel caso di una società anonima o di una società in accomandita: una partecipazione diretta, mediante azioni nominative, di almeno due terzi al capitale iniziale e ai diritti di voto,
2. nel caso di una società a garanzia limitata: una partecipazione diretta di almeno due terzi al capitale sociale e ai diritti di voto;
b. la destinazione principale secondo gli statuti corrisponde all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19984 sull’agricoltura;
c. a lungo termine gli attivi della società sono costituiti principalmente da un’azienda agricola o da fondi agricoli;
d. i diritti di partecipazione sono di proprietà di persone fisiche;
e nell’organo superiore di direzione o di amministrazione siede una maggioranza di coltivatori diretti e l’azienda è diretta da titolari di quote che sono coltivatori diretti.
Art. 10 cpv. 1
1 Il valore di reddito equivale al capitale il cui interesse, calcolato al tasso di riferimento, corrisponde al reddito di un’azienda agricola o di un fondo agricolo gestiti secondo gli usi del Paese; il tasso di riferimento corrisponde a un tasso di costo del capitale a lungo termine che è ponderato in base al capitale proprio e di terzi nonché tiene conto del rischio del settore. Il reddito e il tasso d’interesse di riferimento sono fissati secondo una media pluriennale.
Art. 18 cpv. 3
3 Sono segnatamente circostanze speciali un prezzo d’acquisto elevato dell’azienda o investimenti importanti effettuati dall’ereditando prima della sua morte:
a. per edifici leggeri e installazioni: negli ultimi 10 anni prima della morte;
b. per edifici massicci: negli ultimi 20 anni prima della morte;
c. per il terreno: negli ultimi 25 anni prima della morte.