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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 10 pagine
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Diritto fondiario rurale
Art. 76 Superamento del limite d’aggravio
1 Un diritto di pegno immobiliare che superi il proprio limite d’aggravio può essere costituito per garantire un mutuo soltanto se le condizioni di cui agli articoli 77 e 78 sono rispettate.
2 L’ufficiale del registro fondiario non controlla il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 77 e 78.
Art. 77 cpv. 3
3 Le persone o istituzioni che accordano, garantiscono o rimunerano il mutuo vegliano affinché esso venga utilizzato per lo scopo fissato. In caso di cambiamento di destinazione, il mutuo deve essere denunciato.
Art. 78 cpv. 3
3 Se il mutuo rimborsato era garantito da una cartella ipotecaria e se questa non è utilizzata per garantire un nuovo mutuo conformemente agli articoli 76 e 77, il creditore deve provvedere affinché la somma garantita sia modificata o radiata nel registro fondiario e sul titolo di pegno, nella misura in cui superi il limite dell’aggravio. Le persone o istituzioni che accordano, garantiscono o rimunerano il mutuo hanno il diritto di domandare all’ufficio del registro fondiario di procedere alla modificazione o alla radiazione.
Art. 79
Abrogato
Art. 81 cpv. 1
1 All’ufficio del registro fondiario vanno esibiti, oltre all’atto concernente il negozio giuridico, le necessarie autorizzazioni o documenti dai quali risulti che l’autorizzazione non è necessaria.
Art. 83 cpv. 1bis, 2 e 2bis
1bis Qualora venga a conoscenza di un acquisto non autorizzato di diritti di partecipazione secondo l’articolo 65c, l’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione avvia la procedura d’autorizzazione d’ufficio.
2 L’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione comunica la sua decisione alle parti, all’ufficiale del registro fondiario, all’autorità cantonale di vigilanza (art. 90 lett. b), all’affittuario nonché ai titolari di diritti di compera o di prelazione oppure agli aventi diritto all’attribuzione.
2bis L’autorità cantonale competente comunica la sua decisione in merito all’acquisto di diritti di partecipazione secondo l’articolo 65c anche alla società.