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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 10 pagine
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Diritto fondiario rurale
c. nell’organo superiore di direzione o di amministrazione sieda una maggioranza di coltivatori diretti e l’azienda sia diretta da titolari di quote che sono coltivatori diretti.
Art. 70 Negozi giuridici nulli
I negozi giuridici che infrangono o sono volti ad eludere i divieti di frazionamento di fondi, di divisione materiale di aziende (art. 58) o di partecipazioni maggioritarie di cui all’articolo 4 capoverso 2 o le disposizioni sull’acquisto di aziende e fondi agricoli o di diritti di partecipazione (art. 61-69) sono nulli.
Art. 72a Condizioni e oneri in caso di acquisto di diritti di partecipazione e
revoca della decisione
1 Tramite condizioni oppure oneri idonei, l’autorità competente ad accordare l’autorizzazione garantisce che:
a.le condizioni per l’acquisto di diritti di partecipazione rimangano garantite a ogni trasferimento di tali diritti o in caso di ristrutturazioni del soggetto giuridico;
b. l’azienda agricola o i fondi agricoli rimangano un attivo principale del soggetto giuridico;
c. il divieto di divisione materiale di una partecipazione maggioritaria sia rispettato;
d. dopo il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 65a o 65c, l’organo superiore di direzione o di amministrazione di una persona giuridica contadina notifichi all’autorità cantonale ogni trasferimento di diritti di partecipazione entro 60 giorni.
2 Il Consiglio federale può fissare ulteriori condizioni e oneri.
3 L’autorità competente ad accordare l’autorizzazione può revocare la sua decisione se le condizioni e gli oneri non sono più rispettati.
Art. 73 cpv. 1
1 I fondi agricoli possono essere gravati da pegno immobiliare fino a concorrenza del limite dell’aggravio. Il limite dell’aggravio corrisponde alla somma del valore di reddito agricolo aumentato del 35 per cento e del valore di reddito delle parti non agricole.
Art. 75 cpv. 1 lett. e
1 Non vi è limite d’aggravio per:
e. i diritti di pegno immobiliare in forma di ipoteche per garantire il diritto all’utile dei coeredi, dell’alienante e del coniuge.