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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 10 pagine
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Diritto fondiario rurale
Art. 59 lett. e ed f
I divieti di divisione materiale e di frazionamento non sono applicabili alle separazioni o divisioni effettuate:
e. nei fondi lungo il confine della zona edificabile, se sulla parte del fondo situata all’interno della zona edificabile non vi sono edifici e impianti;
f. per gli scopi di acquisto di cui all’articolo 62 lettera h.
Art. 60 cpv. 1 lett. f e j
1 L’autorità cantonale competente ad accordare l’autorizzazione permette eccezioni ai divieti di divisione materiale e di frazionamento se:
f. sulla parte da separare dev’essere costituito un diritto di superficie sugli edifici o sulle piante a favore dell’affittuario del fondo agricolo o dell’azienda agricola;
j. nel caso di una partecipazione maggioritaria, la separazione non supera una quota di un terzo rispetto al capitale iniziale o sociale di una persona giuridica contadina e anche dopo la separazione continua a sussistere una partecipazione maggioritaria.
Art. 61 cpv. 3 e 4
3 Per acquisto s’intende il trasferimento della proprietà, nonché ogni altro negozio giuridico che equivalga economicamente a un trasferimento della proprietà. Per trasferimento economico della proprietà s’intende altresì l’acquisto di diritti di partecipazione a una persona giuridica contadina.
4 L’autorizzazione decade se l’acquisto non avviene entro un anno.
Art. 62 lett. b e i-l
L’autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto:
b. da parte di un discendente, del coniuge, dei genitori o di un fratello o sorella dell’alienante;
i. se si concede un diritto di superficie sulle piante a favore dell’affittuario del fondo agricolo o dell’azienda agricola;
j. tramite lo scambio di fondi agricoli e di parti di essi di un’azienda agricola, senza sovrapprezzo, con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonei per l’azienda;
k. di edifici agricoli con necessaria area circostante, secondo l’articolo 60 capoverso 1 lettera e, da parte dei proprietari di aziende o di fondi agricoli contigui;
l. di diritti di partecipazione a una persona giuridica contadina fino a un terzo del capitale iniziale o sociale.