Progetto

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Diritto fondiario rurale

Art. 21 cpv. 1

1 Se tra i beni della successione vi è un fondo agricolo che non fa parte di un’azienda agricola, un erede può domandarne l’attribuzione per il doppio valore di reddito,

purché sia proprietario o disponga economicamente di un’azienda agricola e il fondo sia ubicato a non oltre 15 chilometri di distanza.

Art. 25 cpv. 1 lett. b

1 Se tra i beni della successione vi è un’azienda agricola, sulla stessa ha un diritto di compera, purché sia idoneo a praticare la coltivazione diretta:

b. ogni fratello o sorella non erede che, in caso di vendita dell’azienda, potrebbe far valere un diritto di prelazione.

Art. 28 cpv. 1

1 Se, nella divisione della successione, un’azienda agricola o un fondo agricolo o diritti di partecipazione a una persona giuridica contadina sono attribuiti a un erede a un valore d’imputazione inferiore al valore venale, ogni coerede ha diritto, in caso d’alienazione, a una parte dell’utile corrispondente alla sua quota ereditaria.

Art. 31 cpv. 1 primo periodo

1 L’utile equivale alla differenza tra il prezzo d’alienazione e il valore d’imputazione, al netto delle imposte e degli oneri sociali. …

Art. 36 cpv. 2 lett. b

2 Se i rapporti di proprietà comune o di comproprietà su un fondo agricolo costituiti per contratto sono sciolti, ognuno dei comproprietari o proprietari in comune può domandare l’attribuzione del fondo se:

b. il fondo è ubicato a non oltre 15 chilometri di distanza dall’azienda.

Art. 41 cpv. 1 primo periodo e 2 primo periodo

1 Le parti possono convenire che l’alienante di un’azienda agricola o di un fondo agricolo o di diritti di partecipazione a una persona giuridica contadina ha diritto all’utile in caso di rialienazione dell’azienda, del fondo o dei diritti di partecipazione. …

2 Se un’azienda agricola, un fondo agricolo o diritti di partecipazione a una persona giuridica contadina sono alienati a un prezzo inferiore al valore venale, senza che un diritto all’utile sia stato convenuto, a tutela degli eredi rimangono salve le disposizioni sulla collazione e sulla riduzione (art. 626-632 e art. 522-533 CC5). ….

5 RS 210