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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 10 pagine
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Diritto fondiario rurale
Art. 63 cpv. 1 lett. d
1 L’autorizzazione per l’acquisto di un’azienda agricola o di un fondo agricolo è rifiutata se:
d. il fondo da acquistare è ubicato a oltre 15 chilometri di distanza dal centro dell’azienda dell’acquirente.
Art. 65 cpv. 2
2 I motivi di rifiuto di cui all’articolo 63 non si applicano.
Art. 65a Acquisto da parte di una persona giuridica contadina
L’acquisto di aziende agricole o di fondi agricoli da parte di una persona giuridica contadina può essere autorizzato.
Art. 65b Acquisto da parte di cooperative, associazioni e fondazioni
1 L’acquisto di un’azienda agricola o di fondi agricoli da parte di una cooperativa, di un’associazione o di una fondazione di cui all’articolo 80 segg. CC6 è autorizzato se:
a. nel caso di una cooperativa o di un’associazione, una maggioranza dei soci sono coltivatori diretti, dirigono personalmente l’azienda agricola e i soci sono persone fisiche; nel caso di una fondazione, una maggioranza dei membri dell’organo superiore della fondazione sono coltivatori diretti e dirigono personalmente l’azienda;
b. la destinazione principale secondo gli statuti corrisponde all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19987 sull’agricoltura;
c. l’associazione o la fondazione è iscritta nel registro di commercio; e
d. a lungo termine gli attivi sono costituiti principalmente da un’azienda agricola o da fondi agricoli.
Art. 65c Acquisto di diritti di partecipazione a una persona giuridica contadi-
na
L’acquisto di diritti di partecipazione da parte di persone fisiche a una persona giuridica contadina è autorizzato a condizione che l’acquirente sia un coltivatore diretto e:
a. nel caso di una società anonima o di una società in accomandita: dopo l’acquisto disponga di una partecipazione diretta, mediante azioni nominative, di almeno due terzi al capitale iniziale e ai diritti di voto;
b. nel caso di una società a garanzia limitata: dopo l’acquisto disponga di una partecipazione diretta di almeno due terzi al capitale sociale e ai diritti di voto;
6RS 210