Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 66Fedlex · Rapporto esplicativo
3.1.2.10 Contributi per adeguare la produzione di frutta e verdura alle esigenze dei mercati
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’articolo 58 capoverso 2 LAgr fornisce una base legale di durata limitata a fine 2017 per sostenere i provvedimenti collettivi dei produttori volti ad adeguare la produzione ortofrutticola alle esigenze dei mercati. Gli obiettivi sono stati raggiunti con la coltivazione di colture ortofrutticole innovative sostenuta dal 2004 al 2011. Sulla base di quanto convenuto con i settori interessati, non si sono introdotte nuove misure nell’ambito della proroga della base legale, inizialmente limitata al 2011. Gli strumenti di promozione esistenti nel settore della qualità e della promozione dello smercio nonché gli altri strumenti della LAgr per la promozione della ricerca e dell’innovazione o per il sostegno dei sistemi di produzione (p.es. produzione di frutta in sintonia con la natura con alberi ad alto fusto) sono sufficienti a sostenere in modo mirato una produzione orientata al mercato e al valore aggiunto. Non è più necessaria una promozione specifica dei prodotti nel settore ortofrutticolo.
Normativa proposta
Giunta a scadenza e non essendo più ritenuta necessaria, verrà abolita la base legale per il sostegno dei provvedimenti collettivi a favore dei produttori volti ad adeguare la produzione ortofrutticola alle esigenze dei mercati.
Articolo 58 capoverso 2
3.1.2.11 Classificazione dei vini
Regolamentazione attuale e necessità d’intervento
L’elenco dei vitigni della Confederazione, definito nel diritto previgente, è stato adeguato nel 1998 dall’articolo 62 LAgr. Da allora, l’UE ha modificato la propria legislazione e non impone più un elenco dei vitigni ai Paesi terzi i cui vini sono etichettati con il nome del vitigno e importati nel suo territorio.
L’articolo 63 LAgr stabilisce la seguente classificazione per i vini svizzeri:
a. vini a denominazione di origine controllata (vini DOC);
b. vini con indicazione geografica tipica;
c. vini da tavola.
I vini DOC sono designati con il nome di un Cantone o di una sua area geografica. Per quanto riguarda l’origine delle uve, è autorizzato un taglio (miscela di uva/mosto/vino di diversa origine) del 10 per cento al massimo per i vini DOC. Il luogo di produzione del vino non è regolamentato. La definizione dei vini DOC è di competenza dei Cantoni, che devono stabilire i requisiti minimi per ciascuno dei criteri definiti dal Consiglio federale, in particolare il limite massimo di resa per unità di superficie e i tenori minimi naturali di zucchero, conformemente all’articolo 21 capoverso 2 dell’ordinanza sul vino. I Cantoni possono emanare disposizioni più severe di quelle del diritto federale, in particolare vietando il taglio del 10 per cento per le DOC.
I vini con indicazione geografica tipica sono designati con il nome del paese o di una parte di esso la cui estensione supera quella di un Cantone. Devono soddisfare requisiti meno rigorosi rispetto ai vini DOC, in particolare per quanto riguarda il taglio (15% autorizzato).
I vini da tavola svizzeri sono ottenuti da uve raccolte in Svizzera che rispettano il tenore minimo naturale di zucchero fissato dal Consiglio federale.
L’attuale classificazione dei vini svizzeri è stata introdotta nel 2008 con la PA 2011, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dei vini svizzeri di qualità sul mercato attraverso condizioni di produzione chiare, una segmentazione semplifice e trasparente, nonché designazioni coerenti e compatibili con le disposizioni dell’UE. A distanza di dieci anni si constata che sono stati compiuti progressi nella direzione di ciascuno di questi obiettivi parziali. Tuttavia, l’obiettivo generale di rafforzare lo spririto imprenditoriale e valorizzare meglio i vini svizzeri attraverso una segmentazione più tangibile da parte del consumatore richiede una modifica della classificazione dei vini. Inoltre, l’articolo 62 LAgr è lacunoso in termini di disposizioni OMC sulla proprietà intellettuale. Le indicazioni geografiche estere per il vino non possono