Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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esecutive in materia di igiene e qualità del latte figurano nell’ordinanza sul controllo del latte45 e nell’ordinanza del DFI concernente l’igiene nella produzione lattiera46. Il controllo del latte riguarda tutto il latte di vacca, bufala, pecora e capra svizzero immesso sul mercato dai produttori.

L’articolo 11 LAgr prevede che la Confederazione partecipi ai costi per il controllo del latte. Gli aiuti finanziari e le indennità sono stati riesaminati nel quadro del Consuntivo 2015. Si è constatato che la base legale per sovvenzionare il controllo del latte di cui all’articolo 11 LAgr non soddisfa gli attuali requisiti delle disposizioni legali in materia di sovvenzioni e deve essere modificata47.

Normativa proposta

Nella sessione invernale 2017, nell’ambito del dibattito sul Preventivo 2018, contrariamente a quanto richiesto dal Consiglio federale, il Parlamento si è detto favorevole a mantenere il sostegno al controllo del latte. Nell’articolo 41 LAgr (nuova sezione 4a - Contributo al controllo del latte) occorre dunque creare una base legale esplicita per il sostegno finanziario al controllo del latte. Affinché il contributo per il controllo del latte possa essere versato anche per il latte di capra, pecora e bufala, è necessaria un’aggiunta all’articolo 28 capoverso 2 LAgr.

 Articolo 28 capoverso 2, articolo 41

3.1.2.5 Prescrizioni sugli effettivi massimi

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

L’ordinanza del 23 ottobre 201348 sugli effettivi massimi (OEMas), retta dagli articoli 46 e 47 LAgr, limita gli effettivi di animali per azienda nei settori allevamento suino, ingrasso di suini, tenuta di galline ovaiole, ingrasso di polli, ingrasso di tacchini e ingrasso di vitelli onde evitare eccedenze nella produzione di carne e uova e prevenire l’emergere di aziende agricole indipendenti dal suolo.

L’UFAG è responsabile dell’esecuzione dell’OEMas e, in base all’articolo 20 di tale ordinanza, riscuote una tassa in caso di superamento degli effettivi massimi per le aziende di cui all’articolo 2 OEMas. Su domanda, l’UFAG può autorizzare effettivi superiori. Le seguenti aziende possono presentare una domanda di autorizzazione per un effettivo più elevato:

 aziende che forniscono la PER, senza cedere concime aziendale a terzi (attualmente 10 aziende

sono titolari di un’autorizzazione per un effettivo superiore);

 aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte

e di derrate alimentari come compito d’interesse pubblico (non oltre il 200 per cento degli effettivi massimi). Almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini deve essere coperto con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte o il 40 per cento con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e/o con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte (attualmente 22 aziende sono titolari di un’autorizzazione per un effettivo superiore);

 aziende sperimentali e stazioni di ricerca agronomica della Confederazione (2 aziende).

Gli effettivi massimi sono in contrasto con i principi della libertà imprenditoriale, della responsabilità individuale e della competitività. Non sono neppure giustificabili da aspetti legati al benessere degli animali, in quanto l’effettivo di animali per azienda non ha ripercussioni dirette sul benessere degli animali. Dato che non vi sono riferimenti alla superficie, non si tratta nemmeno di una prescrizione ambientale adeguata. L’attuale legislazione in materia di pianificazione del territorio, protezione delle acque e protezione ambientale ha già un effetto limitante sugli effettivi di animali per ciascun luogo. Inoltre, l’esecuzione sta diventando sempre più difficile a causa delle forme di cooperazione interaziendale e delle società sotto forma di persone giuridiche.

45 RS 916.351.0

46 RS 916.351.021.1

47Consuntivo 2015, volume 3, pag. 64-65.

48 RS 916.344