Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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attualmente essere riconosciute come DOP in virtù dell’articolo 63 LAgr com’è invece il caso per le indicazioni geografiche svizzere. Esse sono tuttavia protette dalla legge sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) e. possono essere registrate come marchi geografici in virtù dell’articolo 27a e seguenti LPM come le denominazioni riconosciute in Svizzera. Nel 2009 l’UE, che proteggeva le sue indicazioni geografiche per il vino introducendole nella legislazione degli Stati membri, è passata alla protezione mediante registrazione su richiesta di raggruppamenti di produttori rappresentativi, una procedura che si applica altresì per le indicazioni geografiche dell’UE e di Paesi terzi.

Le indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, nonché i prodotti agricoli trasformati e forestali, ad eccezione dei vini, possono essere protette mediante una procedura di registrazione su richiesta di raggruppamenti di produttori rappresentativi. Le disposizioni che disciplinano la registrazione e la protezione delle denominazioni di origine protette (DOP)/indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli sono state introdotte nella legge sull’agricoltura nel 1997. Da allora sono state registrate e protette 37 DOP e IGP, nella maggior parte dei casi con buoni risultati in termini di valorizzazione commerciale del prodotto. Le stesse opportunità e responsabilità dovrebbero essere attribuite ai raggruppamenti di produttori dell’economia vitivinicola. Siccome la procedura di registrazione sarebbe la stessa per le indicazioni geografiche svizzere per il vino e per quelle estere, si colmerebbe la lacuna dell’attuale classificazione per quanto riguarda la conciliabilità con le disposizioni OMC.

L’attuazione delle condizioni quadro federali relative ai vini DOC ha comportato un’eterogeneità e una complessità dei requisiti in materia di origine delle uve nei vini DOC. Con un taglio del 10 per cento, i vini DOC non si differenziano sufficientemente dai vini con indicazione geografica tipica. Il valore aggiunto dei vini DOC non può essere supportato da una comunicazione frammentaria sull’autenticità della loro origine e non possono essere sfruttate sinergie con la comunicazione promozionale per altri prodotti agricoli DOP/IGP. L’origine dei vini con indicazione geografica tipica non corrisponde a un’area geografica circoscritta e comunicata.

Normativa proposta

La classificazione dei vini di cui all’articolo 63 LAgr e i controlli di cui all’articolo 64 devono essere adeguati di conseguenza. La classificazione proposta potrà essere applicata ai vini esteri. Nel caso dei vini vinificati esclusivamente da uve prodotte in Svizzera o nella zona di confine francese riconosciuta per la DOC («Ginevra») si distinguerà tra vini con indicazione geografica (DOP e IGP) e vini senza indicazione geografica (senza DOP e senza IGP). Le indicazioni estere per il vino possono beneficiare degli stessi strumenti ai fini della registrazione. Oltre alle disposizioni del diritto agricolo, a tutti i vini, importati o autoctoni, si applicheranno le disposizioni della legislazione in materia di derrate alimentari.

I vini con indicazione geografica comprendono i vini DOP e IGP. I requisiti fondamentali in termini di qualità, origine e autenticità per i vini DOP e IGP sono stabiliti dal Consiglio federale come avviene per la classificazione attuale. La protezione delle indicazioni geografiche per il vino deve essere equiparata a quella per i prodotti DOP/IGP agricoli e forestali ed essere frutto di iniziative di raggruppamenti di produttori rappresentativi provenienti dalla Svizzera o dall’estero. La definizione e la gestione delle DOC sono trasferite dai Cantoni ai raggruppamenti di produttori rappresentativi dell’economia vitivinicola, che hanno quindi le stesse responsabilità e le stesse opportunità dei raggruppamenti dei produttori agricoli. Il raggruppamento di produttori rappresentativo dovrà presentare una domanda di registrazione dell’indicazione geografica da proteggere presso i Cantoni interessati, che procederanno a un esame preliminare della domanda prima di trasmetterla all’UFAG corredata del loro preavviso. Il raggruppamento di produttori presenterà, insieme alla domanda, un elenco degli obblighi per i vini che ambiscono a ottenere l’indicazione geografica. L’UFAG aprirà una procedura di opposizione pubblica nel corso della quale chiunque abbia un interesse degno di protezione potrà opporsi alla sua registrazione. I raggruppamenti di produttori esteri che desiderano registrare la loro indicazione geografica nel registro svizzero delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche potranno farlo secondo le stesse modalità, presentando domanda all’UFAG.

I vini DOP beneficeranno dei progressi qualitativi conseguiti dopo l’introduzione, nel 2008, dell’attuale classificazione e di un primo inasprimento dei requisiti in materia di provenienza e qualità. Con il passaggio dai vini DOC ai vini DOP non sarà più possibile produrre un vino DOP utilizzando uve che per il