Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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10 per cento al massimo non provengono dall’area geografica delimitata per la DOP. Il divieto di qualsiasi taglio d’origine per i vini DOP riprende il principio della produzione della materia prima nell’area geografica delimitata vigente per le DOP agricole. Rafforzerà la tipicità dei vini e il loro potenziale di differenziazione. L’area geografica delimitata per la produzione delle uve, i vitigni, i metodi di coltivazione, la zona di vinificazione definita ed eventualmente le pratiche enologiche che conferiscono la qualità e le caratteristiche del vino dovranno essere definiti nell’elenco degli obblighi della DOP.

I vini IGP sostituiranno i vini con indicazione geografica tipica nella classificazione attuale. Poiché la reputazione e le caratteristiche delle IGP sono prevalentemente legate alla regione, il legame con l’origine geografica dei vini IGP sarà rafforzato. L’area geografica di un vino IGP dovrà essere delimitata in un elenco degli obblighi, come gli altri elementi che lo caratterizzano. Tali requisiti saranno più flessibili di quelli per i vini DOP. In particolare, i vini IGP possono essere tagliati fino a un massimo del 15 per cento, come avviene attualmente per i vini con indicazione geografica tipica.

I vini senza DOP e senza IGP costituiscono la categoria di vini senza indicazione geografica di cui all’articolo 63 capoverso 1 LAgr e sostituiranno gli attuali vini da tavola. Rimarranno invariati i requisiti di base relativi alla qualità, alla provenienza delle uve, alle pratiche enologiche autorizzate e alle disposizioni in materia di etichettatura. Potranno quindi ancora essere designati come «vino bianco svizzero» o «vino rosso svizzero», il che consentirà di distinguerli dai vini esteri o dai vini ottenuti a partire da uve estere.

L’articolo 187e LAgr disciplina le disposizioni transitorie relative alla modifica della classificazione dei vini. L’articolo 64 LAgr è modificato conformemente alla classificazione dei vini proposta.

 Articoli 62, 63, 64 e 187e

3.1.3 Pagamenti diretti (titolo terzo LAgr)

3.1.3.1 Criteri d’entrata in materia e di limitazione

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

Per poter ricevere i pagamenti diretti, i gestori delle aziende devono soddisfare diversi requisiti generali e criteri sociali:

 aziende contadine che coltivano il suolo;

 rispetto delle disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali;

 formazione agricola;

 limite massimo di età: contributi non oltre i 65 anni;

 volume di lavoro minimo dell’azienda in USM: almeno 0,20 USM;

 quota minima dei lavori svolta da manodopera propria dell’azienda: almeno il 50 per cento.

Uno dei requisiti fondamentali è l’obbligo di fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, oggetto di un capitolo separato (cfr. capitolo 3.1.3.2).

Il diritto di percepire i pagamenti diretti è riservato alle persone fisiche e alle persone fisiche che gestiscono direttamente una SA, una Sagl o una società in accomandita. Fanno eccezione i contributi per la biodiversità e per la qualità del paesaggio, che possono essere versati anche a persone giuridiche con sede in Svizzera, ai Cantoni e ai Comuni, a condizione che siano i gestori dell’azienda.

I pagamenti diretti sono erogati a condizione che siano rispettate le disposizioni determinanti per la produzione agricola della legislazione in materia di protezione delle acque, dell’ambiente e degli animali. Le infrazioni constatate e notificate mediante decisione comportano una riduzione dei pagamenti diretti. Benché la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) non figuri esplicitamente in questo elenco, per la gestione l’agricoltura deve conformarsi alle rispettive disposizioni.

Il requisito di una formazione agricola può essere soddisfatto con un’attestazione di una formazione professionale di base nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» (certificato o attestato federale di capacità) o una formazione professionale superiore come contadina (attestato professionale federale). Si considera equivalente una formazione professionale di base in un’altra professione,