Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 64Fedlex · Rapporto esplicativo

In virtù dell’articolo 51 capoverso 1 lettera a LAgr, l’organizzazione dei provvedimenti di sgravio del mercato della carne è stata delegata alla cooperativa Proviande con un mandato di prestazione. I provvedimenti di valorizzazione a favore delle uova di consumo svizzere sono eseguiti dall’UFAG.

Le oscillazioni annuali per la carne e le uova sono note e prevedibili, non vi sono dunque fallimenti del mercato che giustifichino un intervento della Confederazione. Il settore è responsabile di adattare l’offerta alle esigenze del mercato. La Confederazione prevede vari altri strumenti di promozione (p.es. OQuSo49) per aiutare il settore a creare strutture di produzione e di smercio conformi al mercato e sostiene sussidiariamente le iniziative settoriali.

Normativa in discussione

Al fine di non ostacolare l’orientamento del settore alle esigenze del mercato, l’eliminazione dei provvedimenti di sgravio del mercato per la carne e le uova (art. 50 cpv. 1 e art. 52 LAgr) deve essere discussa durante la consultazione. L’abrogazione dell’articolo 50 eliminerebbe inoltre la delega a organizzazioni private dei compiti pubblici di cui all’articolo 51 capoverso 1 lettera a.

 Questionario

3.1.2.7 Contributi ai mercati pubblici nella regione di montagna

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

In base all’articolo 50 capoverso 2 LAgr, la Confederazione può versare contributi per l’organizzazione, l’esecuzione, la sorveglianza e l’infrastruttura dei mercati pubblici nella regione di montagna. Negli ultimi anni sono state pochissime le richieste di contributi per l’infrastruttura destinati a cofinanziare apparecchi e attrezzature sui mercati pubblici nella regione di montagna. I fondi stanziati dal Parlamento a tale fine (circa 0,15 mio. fr.) sono quindi rimasti praticamente inutilizzati o sono stati destinati ad altri scopi.

Normativa in discussione

Per i motivi appena esposti, si discuterà della soppressione dei contributi per l’infrastruttura dei mercati pubblici nella regione di montagna.

 Questionario

3.1.2.8 Contributi per la valorizzazione della lana di pecora

Regolamentazione attuale e necessità d’intervento

In virtù dell’articolo 51bis LAgr, la Confederazione sostiene la valorizzazione della lana di pecora in Svizzera con circa 800 000 franchi all’anno. Non solo si sostengono progetti innovativi per la valorizzazione della lana, ma si concedono anche contributi per la raccolta, la cernita e il lavaggio della lana di pecora in Svizzera.

Da una valutazione dell’ordinanza del 25 giugno 200850 concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena, commissionata dall’UFAG nel 201551, è emerso che la rilevanza economica della lana di pecora per gli allevatori di ovini è trascurabile alle attuali condizioni di prezzo e di quantità, anche con i contributi federali per la valorizzazione. Se un’azienda dedita all’allevamento di pecore non può vendere la lana che produce e deve smaltirla in modo adeguato, il mancato ricavo e i costi di smaltimento rappresentano, in totale, solo il 2 per cento circa dei ricavi per la carne e il latte.

Negli ultimi 14 anni la Confederazione ha contribuito a creare strutture private per la trasformazione e la distribuzione della lana di pecora svizzera, cofinanziando progetti innovativi. Per progetti in questo

49RS 910.16

50 RS 916.361

51 Sintesi della valutazione dell’ordinanza concernente la valorizzazione della lana di pecora indigena (disponibile soltanto in tedesco, Zusammenfassung Evaluation der Verordnung über die Verwertung der Schafwolle www.blw.admin.ch)