Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 160 pagine

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superficie. Inoltre, per motivi di inefficacia, occorre abolire anche il limite dei pagamenti diretti per USM. Ciò semplifica il sistema dei pagamenti diretti. I coefficienti USM sono unità altamente standardizzate per misurare le dimensioni delle aziende e sono adatti come criteri per determinare il limite per beneficiare dei pagamenti diretti o per definire le dimensioni minime delle aziende agricole, ma non come criterio di limitazione per il nuovo sistema di contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento e per gli altri contributi mirati, in quanto le misure si differenziano in funzione dei loro obiettivi, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.

Per motivi di politica sociale, in sostituzione di tutte le attuali graduazioni e limitazioni, talvolta complicate, si introdurrà un importo massimo dei pagamenti diretti per azienda. Concretamente, il Consiglio federale potrà limitare l’importo totale dei pagamenti diretti per azienda o per tipo di contributo. Si prevede di introdurre un tetto massimo di 250 000 franchi per azienda. Per le comunità aziendali, tale limite deve essere moltiplicato per il numero di aziende che ne fanno parte. Una comunità aziendale composta da due aziende potrà quindi beneficiare di pagamenti diretti per un importo massimo di 500 000 franchi. Anche l’UE consente agli Stati membri di fissare un tetto massimo di 150 000 euro per i pagamenti diretti. Un importo massimo dei pagamenti diretti per azienda è più facilmente comprensibile rispetto alle numerose limitazioni e graduazioni esistenti finora ed è estremamente facile da attuare. Per le aziende che dovessero ricevere più di 250 000 franchi, si applicherebbe quindi una riduzione proporzionale di tutti i contributi.

Al fine di evitare pagamenti sproporzionati, il Consiglio federale potrà fissare un limite anche per i singoli tipi di contributi.

A causa della crescente complessità delle sfide nella gestione aziendale, in futuro tutti i nuovi beneficiari di pagamenti diretti dovranno aver seguito una formazione professionale superiore. Ciò significa che dovranno aver superato almeno l’esame di professione nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole» (attestato professionale), che si concentra sulla gestione aziendale. La formazione costituisce un vantaggio diretto per i futuri specialisti; per esempio, il piano di formazione prevede che le conoscenze acquisite in uno dei tre moduli obbligatori di gestione aziendale si applichino alla propria azienda in uno studio specifico. La sostenibilità sociale è garantita dal fatto che solo i nuovi beneficiari dei pagamenti diretti devono soddisfare i requisiti più rigorosi. I gestori che ricevevano pagamenti diretti già prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione saranno tutelati dalla clausola di salvaguardia dei diritti acquisiti. Al tempo stesso, occorre adeguare le esigenze delle contadine e delle persone provenienti da altri settori. D’ora in poi, per ricevere i pagamenti diretti, le contadine dovranno aver completato con successo i tre moduli obbligatori di gestione aziendale dell’esame professionale nel campo professionale «agricoltura e professioni agricole», che per loro sarebbero invece moduli facoltativi. Oltre alla formazione di base nella loro professione originaria e alla formazione continua in agricoltura già richiesta attualmente, le persone provenienti da altri settori dovranno superare questi tre moduli. La deroga vigente finora agli obblighi di formazione per le piccole aziende fino a 0,50 USM nella regione di montagna sarà mantenuta (cfr. art. 4 cpv. 3 OPD). L’adeguamento dei requisiti di formazione non richiede una modifica della legge, ma può essere attuato a livello di ordinanza.

Al fine di migliorare la situazione dal profilo delle assicurazioni sociali per i familiari che lavorano in azienda, il versamento dei pagamenti diretti sarà vincolato all’esistenza di una copertura assicurativa adeguata. Per motivi amministrativi, la nuova normativa si limita ai coniugi collaboratori, poiché è facile ricavare i dati dalla dichiarazione d’imposta. Con questo nuovo requisito per i pagamenti diretti i gestori sono tenuti a dimostrare che i coniugi collaboratori beneficiano di un’adeguata copertura tramite le assicurazioni sociali se collaborano regolarmente e in misura considerevole nell’azienda del coniuge e se non dispongono di un reddito proprio sufficientemente elevato.

La copertura tramite le assicurazioni sociali deve comprendere la previdenza (rischi invalidità, decesso) e la perdita di guadagno (indennità giornaliera). Nel caso della previdenza, si può scegliere il pilastro 2b, per il quale il coniuge deve disporre di un proprio reddito soggetto all’AVS, oppure il pilastro 3b indipendente dal reddito. Occorre comunque garantire la copertura dei rischi (invalidità, decesso). La perdita di guadagno, ovvero l’incapacità lavorativa dovuta a malattia e infortunio deve essere coperta da un’assicurazione d’indennità giornaliera. Poiché gli assicuratori attivi in questo campo possono rifiutare una persona a causa del suo stato di salute o esigere premi eccessivamente elevati, la disposizione si applica solo ai coniugi di età inferiore ai 55 anni.